Tasi: applicazione delle disposizioni Imu al Modello di dichiarazione

 

IFEL Roma, 27 marzo 2015 Dichiarazione Tasi Nota di approfondimento, anche con riferimento alla Risoluzione Ministero dell’Economia n. 3/DF del 25 marzo 2015.

Con la Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, il Ministero dell’Economia ha ritenuto di dover fornire chiarimenti sui quesiti posti da diversi soggetti, circa la legittimità della predisposizione, da parte dei Comuni, di appositi modelli di dichiarazione TASI validi nei rispettivi territori, esprimendo una posizione contraria. In particolare, il Mef afferma, che “dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”, che deve essere “unico e valido su tutto il territorio nazionale”, richiamando altresì precedenti risposte circa la validità della dichiarazione IMU anche ai fini della Tasi.

La preoccupazione che sembra permeare la nota in questione riguarda con evidenza i rischi di complicazione procedurale e degli adempimenti cui sarebbero chiamati i contribuenti e, soprattutto, gli intermediari fiscali in presenza di dichiarazioni Tasi autonomamente determinate da ciascun Comune. Le argomentazioni addotte dal Ministero, tuttavia, non appaiono pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. Infatti, se è del tutto condivisibile la richiamata esigenza di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti che possiedono o detengono immobili in diversi Comuni, nonché degli intermediari fiscali, dall’altro lato, la previsione di un modello unico nazionale di dichiarazione Tasi non trova alcun riscontro nella normativa, oltre a porre diversi problemi operativi. D’altra parte, la contiguità delle informazioni oggetto di dichiarazione ai fini IMU non esaurisce le problematiche dichiarative Tasi, che – pur formalmente integrata nella “IUC” – costituisce come è noto una componente a sé stante la cui platea contributiva differisce notevolmente da quella dell’IMU (si pensi al solo caso dei contribuenti detentori e non possessori dell’immobile) e la cui disciplina autonomamente regolata dal Comune può dar luogo ad obblighi/opportunità dichiarative nell’interesse dello stesso contribuente. Va, più in dettaglio, osservato che in tema di dichiarazione, il quadro normativo “IUC” appare alquanto confuso, dal momento che è formalmente prevista la presentazione di un’unica dichiarazione – relativa quindi alle componenti IMU, TARI e TASI – entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione (art. 1, comma 684 della legge n. 147 del 2013, che prescrive inoltre che “nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”).

Tuttavia tale obbligo è diversamente articolato fin dal livello normativo: - in primo luogo, la dichiarazione “IUC” non assorbe l’adempimento relativo alI’IMU, poiché il comma 703 della stessa legge 147 precisa espressamente che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu”. Pertanto, la disciplina relativa alla dichiarazione IUC non comporta modifiche degli obblighi già normati in materia di IMU;

2 - con riferimento alla TASI e alla TARI, sempre la legge 147 ulteriormente precisa che “ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU” (comma 687) e che “ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini” dei previgenti prelievi sui rifiuti (comma 686). Il riferimento operato dal comma 687 alle disposizioni relative all’applicazione alla Tasi delle disposizioni della “presentazione” della dichiarazione IMU può far supporre che l’obbligo di dichiarazione TASI non sussista quando non ci sia l’obbligo di dichiarazione IMU, come ad esempio nel caso di possesso di abitazione principale. Tuttavia le differenze tra le discipline IMU e TASI, ad esempio in tema di soggettività passiva, portano ad escludere tale interpretazione. La stessa norma primaria porta ad una specificazione dei contenuti e degli obblighi dichiarativi con riferimento a ciascuna delle tre componenti della “IUC”, e non fornisce elementi per affermare che il modello di dichiarazione TASI debba soggiacere ad un preventivo Decreto del Mef. Per quanto riguarda la dichiarazione “IUC”, peraltro, il comma 685 prevede che questa debba essere “redatta su modello messo a disposizione del Comune”. Non è quindi prevista l’emanazione di alcuna norma attuativa specifica, diversamente da quanto disposto espressamente per l’IMU laddove l’art. 13 comma 12- ter del dl 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”. Appare evidente che la previsione di un intervento ministeriale (come disposto dalla legge nel caso dell’IMU), non può essere estesa per analogia ad una diversa fattispecie impositiva. Ciò è tanto più evidente, perché – salvo disposizioni espressamente derogatorie recate dalla legge – le modalità applicative delle entrate comunali rientrano ordinariamente nella potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997. L’ipotesi che la dichiarazione “IUC” sia soggetta a regolazione ministeriale, porterebbe per assurdo a dover sostenere che anche per la TARI dovrebbe essere approvato un modello nazionale, giacché anche per questo tributo non è prevista espressamente la potestà in capo al Comune di approvazione del modello, e ciò pare quanto mai improbabile1.

Conclusivamente, condividendo appieno l’esigenza di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, è opportuno evidenziare i seguenti elementi: - il Comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione TASI, in modo analogo a quanto previsto per la TARI; - la determinazione di obblighi dichiarativi costituisce un momento del corretto rapporto tra contribuente e ente impositore e semplifica i processi di controllo, prevenendo i possibili contenziosi, con particolare riguardo all’applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune; 1 Ad ulteriore sostegno della sussistenza della potestà regolamentare in materia di dichiarazione, si rammenta che l’art. 14, comma 34 del Dl n. 201 del 2011 prevedeva per la TARES che “la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi…”. È evidente che tale norma coincide perfettamente con quella recata per la TASI, essendo utilizzati gli stessi termini e vista l’assenza di previsione di un decreto ministeriale riguardante il modello. Ebbene, nel prototipo di Regolamento TARES predisposto dallo stesso Ministero dell’economia, si evidenzia che “l’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 detta solo scarne norme sulla dichiarazione (commi 33 e 34), lasciando all’ente locale di completarne la disciplina, in particolare in ordine al contenuto, al termine e alle modalità di presentazione”. 3 - la regolamentazione della dichiarazione TASI deve sempre rispondere a criteri di massima semplificazione degli adempimenti e deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell’IMU; - è opportuno che il Comune adotti tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti), così da contenere, nei limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea IMU. Sulla base di queste considerazioni, appare evidente che gli obblighi dichiarativi TASI costituiscano adempimenti residuali, che si auspica possano essere del tutto superati dalla prevista revisione della fiscalità comunale, fin dal 2016. Nel caso in cui, nonostante l’ambito oggettivamente ristretto della potestà regolamentare comunale in materia di dichiarazione TASI, si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, sarà necessario apportare con l’urgenza del caso una modifica normativa che demandi espressamente ad un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello, così da permettere ai contribuenti di adempiere in tempo utile alla scadenza del prossimo 30 giugno.

Risoluzione Ministero dell’Economia n. 3/DF del 25 marzo 2015.