Nota Ifel nota IFEL-ANCI del 22 luglio 2014. : non rileva la proroga dei bilanci al 30/9
Per quanto riguarda la TASI, invece, il termine per l’invio delle deliberazioni al Ministero dell'Economia resta comunque fermo al 10 settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso Mef entro il 18 settembre, che ha diretti riflessi sull’efficacia delle delibere stesse. Il termine è stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, come modificato dal dl 16/2014, che va considerata norma “speciale” con specifico riferimento alla TASI. Sotto il profilo operativo, del resto, lo spostamento del termine in questione determinerebbe ulteriori motivi di incertezza sul pagamento dell’acconto fissato al 16 ottobre per i Comuni che non abbiano deliberato in materia entro lo scorso 23 maggio.
Testata: Italia Oggi
Di Sergio Trovato
Le delibere Tasi vanno inviate al ministero dell’economia e delle finanze entro il prossimo 10 settembre anche se il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione e di delibere e regolamenti sulle entrate locali è stato prorogato al 30 settembre. Un ulteriore spostamento del termine per l’invio delle delibere della nuova imposta sui servizi indivisibili determinerebbe delle incertezze sul pagamento dell’acconto la cui scadenza è fissata al 16 ottobre. Mentre le delibere Imu e Tari vanno inviate al Mef, rispettivamente, entro il 21 ottobre e il 30 ottobre. Quindi, dopo lo scadere del termine per l’approvazione dei preventivi. Lo ha precisato l’Ifel, l’Istituto di finanza locale dell’Anci con una nota del 23 luglio scorso.
Nonostante l’approvazione dei bilanci preventivi sia slittata dal 31 luglio al 30 settembre, rimane ferma la data del 10 settembre per l’invio delle delibere Tasi al Mef, la cui pubblicazione sul sito ministeriale entro il 18 settembre rappresenta una condizione di efficacia delle delibere stesse.
Come correttamente evidenziato nella nota Ifel il comma 688 della legge di Stabilità 2014 (147/2013), che ha rinviato la data al 10 settembre in seguito alle modifiche apportate dal dl 66/2014, va considerata norma «speciale». Del resto, sottolinea la nota, «lo spostamento del termine in questione determinerebbe ulteriori motivi di incertezza sul pagamento dell’acconto fissato al 16 ottobre per i comuni che non abbiano deliberato in materia entro lo scorso 23 maggio». Dunque, non deve trarre in inganno il termine più ampio per l’approvazione dei preventivi, che non può rappresentare una deroga rispetto a quello previsto dalla norma di legge per la validità delle delibere Tasi.
Si tratta di un’eccezione alla regola generale, perché normalmente il termine per i bilanci preventivi trascina con sé anche quello per deliberare regolamenti, aliquote e tariffe riguardanti le entrate comunali. Pertanto i comuni non hanno tempo fino al 30 settembre per determinare le aliquote Tasi, considerato che il dl 88/2014 consente l’invio delle deliberazioni al ministero dell’economia, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Com’è noto, il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina relativa al versamento della Tasi per l’anno 2014, stabilendo scadenze diverse per il pagamento dell’imposta a seconda della tempestività del comune nell’adottare le delibere. In effetti, nel caso di mancato invio entro lo scorso 23 maggio, il dl 88 ha previsto che il versamento della prima rata debba essere effettuato entro il 16 ottobre tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate e pubblicate sul predetto sito informatico alla data del 18 settembre. A patto, però, che i comuni spediscano i relativi atti entro il 10 settembre. In caso contrario, i contribuenti sono legittimati a pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre con aliquota base.