Tarsu: onere della prova relativa alle superfici per le quali non è dovuta grava su chi ritiene di aver diritto all’esenzione. Sentenza n. 5972 del 25 marzo 2015 – Corte di Cassazione Corte "ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59", pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione del comune"

Svolgimento del processo

La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società G.l. di O. e F. S.n.c. (di seguito società contribuente), in data 25.3.2005, per conto del Comune di Capannori, da parte di A.S.A. S.p.A. (di seguito, per brevità, A.). quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d’igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per il capannone industriale della società contribuente ubicato nel Comune di Capannori alla Via X., frazione Guamo, per un importo complessivo di € 22.853,90, compresa IVA, tributo provinciale nella misura del 4%, interessi di mora e penalità.
Gli avvisi di accertamento furono impugnati con separati ricorsi dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che, nel contraddittorio anche con il Comune di Capannori, che eccepì la carenza della propria legittimazione passiva, riuniti i ricorsi, li dichiarò inammissibili, ritenendoli tardivi, in quanto proposti oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli avvisi, considerando interrotta la sospensione di tale termine, dovuta alla presentazione dell’istanza da parte della contribuente di accertamento con adesione, dal momento della sottoscrizione in data 15.9.2005 del verbale di mancato accordo.
Sull’appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana, con sentenza n. 64/18/10, depositata il 28 giugno 2010, in accoglimento parziale del gravame, dichiarò tempestivi i ricorsi proposti dalla S.n.c. G.l. di O. e F.; dichiarò non soggetti alla quota variabile della TIA i locali ove erano prodotti rifiuti speciali; dichiarò non soggetti ad IVA gli importi richiesti dalla A. a titolo di TIA.
Infine dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Comune di Capannori, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Avverso detta sentenza l’A. propone ricorso per cassazione, non notificato al Comune di Capannori, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
società contribuente intimata non ha svolto difese, essendosi limitata a conferire procura speciale al proprio difensore al fine della partecipazione alla discussione orale ex art. 379 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce in rubrica "violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 7, co. 2 e 6, e 9 del Regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione del Comune di Capannori, approvato con delibera C.C. n. 10 del 9 febbraio 2005, in relazione all’art. 360, tu 3 c.p.c.".
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto inammissibili entrambi i ricorsi proposti dalla contribuente, ritenendo erronea l’equiparazione, compiuta dal giudice di primo grado, tra l’ipotesi disciplinata dall’art. 7, 6° comma del citato regolamento e quella prevista dall’art. 9 dello stesso regolamento comunale.
Nella fattispecie in esame, si era, in effetti, verificata l’ipotesi del mancato accordo, quale prevista dall’art. 9, fatto risultare da apposito verbale nella procedura, cui lo stesso regolamento locale non connette alcuna deroga alla regola generale della sospensione per novanta giorni del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, prevista dalla normativa statale di riferimento in caso di presentazione d’istanza di accertamento con adesione; riprendendo quindi a decorrere il termine per l’impugnazione degli atti impositivi dal compimento del 90° giorno del periodo di sospensione, non potendo, secondo il giudice di secondo grado, equipararsi detta ipotesi a quella disciplinata invece dall’art. 7, 6° comma del Regolamento comunale, che prevede che il termine per la proposizione dell’impugnazione dell’atto impositivo, sospeso per effetto della formulazione dell’istanza di accertamento con adesione, riprenda a decorrere, decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione al contribuente da parte dell’ente gestore che non possa, oppure non intenda, aderire alla domanda di accertamento con adesione.
La ricorrente deduce che sul punto la decisione impugnata non avrebbe colto l’effettiva ratio della disciplina regolamentare, che è proprio quella di evitare che, anche qualora l’istanza di accertamento con adesione non abbia esito positivo (quale che sia l’ipotesi concreta che abbia determinato siffatto esito) il termine per ricorrere passi, di fatto, da 60 a 150 giorni; l’interpretazione del Regolamento comunale ad opera della sentenza impugnata, secondo la ricorrente, finirebbe con il pregiudicare proprio quelle esigenze che detto regolamento, nella piena autonomia in materia di finanza locale, aveva badato a preservare.
2. Con il secondo motivo la ricorrente formula in realtà un plurimo ordine di censure, denunciando in rubrica: "A) Violazione e falsa applicazione degli arti. 238, 198 e 195 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, degli arti. 21 e 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del regolamento del Comune di Capannori, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 9.2.2005, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. B) violazione e falsa applicazione, anche ex art. 2697 c.c., del relativo onere probatorio, nonché insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c".
Nel dichiarare non soggetti alla quota variabile della TIA i locali ove si producono rifiuti speciali, la CTR ha ritenuto che, nel caso di specie, la società contribuente avesse sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a proprie cura e spese allo smaltimento, sicché "era onere del Comune o dell'ente preposto accertare" (il grassetto è proprio della sentenza impugnata: n.d.e.) "(e non semplicemente presumere) la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), pretendendo in tal caso anche la quota variabile previa riduzione in forza di ciò concludendo, quindi, che le superfici della società destinate alla produzione, nelle quali sono prodotti rifiuti speciali, e non accertati rifiuti urbani o assimilati, non sono soggette alla quota variabile, ma solo a quella fissa.
Secondo la ricorrente, l’errore della sentenza impugnata è consistito nell'avere ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, relativa ad avvisi di accertamento coprenti il periodo dal 2001 al 2004, la normativa del D. Lgs. n. 152/2006, avente indubbiamente efficacia innovativa, finendo con il disapplicare non solo il regolamento comunale, ma la stessa normativa statale di riferimento ancora applicabile (art, 21 1° comma lett. g del D. Lgs. n. 22/1997) da cui la normativa locale traeva la propria legittimità.
La statuizione di non debenza della quota variabile per le superfici sulle quali si producono rifiuti speciali, è, dunque, seconda parte ricorrente, viziata sotto un duplice profilo: per violazione di legge per inversione dell’onere della prova in ordine all’eventuale esenzione dalla tassazione di alcune superfici, contrariamente alle disposizioni di legge e regolamento comunale in argomento; per omissione o insufficienza di motivazione laddove non è dato conto sulla base di quali elementi sia stata ritenuta provata la produzione di rifiuti speciali non assimilati.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli arti. 3, D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, 6 co, 13, l. 13 maggio 1999, n. 133, e D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad IVA della TIA, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.".
Rilevando come la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2009, n. 238. in quanto recante pronuncia d’inammissibilità della questione proposta dal giudice remittente, per manifesta infondatezza, vincolasse il solo giudice remittente, conservando quindi la Corte di cassazione, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, il potere - dovere d’interpretare in piena autonomia le caratteristiche del prelievo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso l’assoggettamento ad IVA della TIA, atteso che l’applicazione in materia dell’IVA coglie non già il corrispettivo tributario della TIA, quanto, invece, conformemente all’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, la sottostante prestazione del servizio di cui la T.IA. è espressione.
4. In via preliminare occorre dare atto che, pur non avendo formalmente la sentenza impugnata dichiarato l’estromissione del Comune di Capannori dal giudizio, non vi è necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo quale litisconsorte sul piano processuale, non essendo stata oggetto d’impugnazione la pronuncia che ha dichiarato "la carenza di legittimazione passiva" di detto Ente riguardo alle impugnazioni proposte dalla contribuente.
5. Il primo motivo è infondato e va rigettato.
Nella fattispecie in esame è pacifico in fatto tra le parti che si è unicamente, nel verbale del 15.9.2005, dato atto del mancato accordo, a norma dell’art. 9 3° comma del regolamento, nel procedimento di accertamento con adesione richiesto dalla contribuente per tutti gli avvisi di accertamento notificati il 30 marzo 2005. Correttamente la CTR ha rilevato che la citata norma non connette alcun effetto in punto di deroga della disciplina della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, che consegue alla richiesta di accertamento con adesione, secondo quanto disposto dall’art. 6 3° comma del D. Lgs. n. 218/1997, diversamente dal l’ipotesi disciplinata dall’art. 7, 6° comma del citato regolamento, che prevede la riapertura del decorso dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, nel solo caso in cui il soggetto gestore non intenda o non possa applicare l’istituto, dalla notifica del rigetto dell’istanza, che il gestore è tenuto a comunicare alla parte richiedente entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. L’interpretazione della sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 218/1997 in relazione all’art. 3 Cost.- quale proposta dal giudice remittente, sul presupposto che la constatazione del mancato accordo tra le parti non integri una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso, come previsto dall’ultima parte del 3° comma dell’art. 6 del citato D. Lgs. n. 218/199.
Parte ricorrente assume che, in relazione alla diversità propria del sindacato della Corte costituzionale, che si è espressa con la pronuncia menzionata sulla non irragionevolezza della disposizione normativa denunciata d’incostituzionalità dal giudice remittente, il fondamento di detta pronuncia non sarebbe riferibile alla questione interpretativa della normativa regolamentare del Comune di Capannori, che, per esigenze di speditezza, avrebbe inteso, nell’ambito della propria autonomia normativa, disciplinare in modo analogo tutte le situazioni di non perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione prima del decorso dei novanta giorni, termine previsto, in via generale, anche dalla normativa regolamentare, durante il quale è sospeso il termine ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto impositivo.
Detto assunto non può essere condiviso.
Invero la Corte costituzionale, nel motivare la propria decisione, ebbe espressamente ad osservare che la redazione del verbale, dal quale risulta che le parti concordano nel concludere con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, si risolve in una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario, con la conseguenza che la mera constatazione, in un atto atipico, che in una certa data non sia stato ancora raggiunto l’accordo, da un lato, non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso e dall’altro non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia; donde, quindi la non equiparabilità di tale situazione a quella della rinuncia, anche tacita, al procedimento di accertamento con adesione, manifestata attraverso la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Solo quest’ultima situazione, per la sua definitività, può essere equiparata quindi equiparata a quella di rigetto dell’istanza da parte del gestore, quale prevista dal menzionato art. 7 del regolamento comunale.
La stessa giurisprudenza di questa Corte ha dato seguito all’indirizzo espresso dal giudice delle leggi, affermando il principio secondo cui "il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicché alla constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 del D. Lgs. n. 218/1997, connesso all'istanza di accertamento con adesioni (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio 2012, n. 7334; Cass. civ. sez. V, 9 marzo 2012, n. 3762; Cass. civ. sez. V 24 febbraio 2012, n. 2857), cui il collegio intende dare continuità, derivandone quindi il rigetto del motivo, che non offre spunti innovativi per una rivisitazione dell’orientamento già espresso da questa Corte.
6. La ricorrente, col secondo mezzo, censura la statuizione con la quale la pronuncia impugnata ha dichiarato non soggetti alla quota variabile della T.I.A. i locali ove si producono rifiuti speciali, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, e dell’afferente regolamento del Comune di Capannori (art. 360 1° comma, n. 3 c.p.c.), nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c.
L’A. censura la relativa statuizione, da un lato, per aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all'ente impositore, quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall'altro, per aver ritenuto assolta la contribuente dall’onere ad essa spettante con una motivazione del tutto carente, essendosi limitata ad affermare come dimostrata l'avvenuta produzione di rifiuti speciali.
6.1. Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Come già si è avuto modo di osservare in analoga controversia su similare ricorso dell’A. S.p.A (cfr. Cass. civ. sez. V 9 marzo 2012, n. 3756), richiamando precedenti analoghi (Cass, n. 15083/2004; Cass. n. 4766/2004), questa Corte "ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59", pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione del comune".
"Tale principio rileva anche in materia di TIA, non solo perché codesta rappresenta - come ormai definitivamente chiarito - una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonché sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perché in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" (co. 14).
Nella fattispecie in esame, come già nel richiamato precedente di questa Corte, "l'impugnata sentenza, nell'affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Né ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell'onere della provar giacché la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte della contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali".
Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente sulla base dell’apodittica affermazione che ''la società ha sempre dichiaralo e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento".
Detta argomentazione si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, avendo peraltro la ricorrente dedotto che nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.
6. Il terzo motivo è infondato e va rigettato.
Questa Corte ha già avuto modo, in altre controversie similari, di affermare il principio secondo cui va esclusa l’applicabilità dell’I.V.A. sulla tariffa d’igiene ambientale dovuta per il periodo fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006.
In particolare (così, testualmente, Cass. civ. sez. V 13 aprile 2012, n. 5831, resa in giudizio relativo alla tariffa d’igiene ambientale richiesta dal gestore Ascit per il Comune di Capannori), nel richiamare lo sviluppo della giurisprudenza in materia, si è ricordato che la "questione è stata affrontata e risolta dalle SS.UU. dì questa Corte, che ha ritenuto corretto il percorso interpretativo della Corte Costituzionale (sent. 238/2009 e ord. 64/2010), in forza del quale è stata considerata legittima l'attribuzione al giudice tributano delle controversie in materia di TIA, in ragione della natura tributaria della stessa. Infatti, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale delle SS. UU. di questa Corte (superato quello di cui alla sentenza n. 3274/2006), condiviso dal Collegio, ",spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA)". Ciò, in forza del medesimo presupposto già ricordato nel paragrafo che precede, dovendosi attribuire a tale tariffa natura non di entrata patrimoniale di diritto privato, costituendo essa una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo. Si è altresì chiarito che la "natura tributaria della TIA esclude che possa essere assoggettato ad IVA il relativo servizio di riscossione, che avrebbe come presupposto di imposta l'adempimento di un’altra obbligazione tributaria. Non rileva, nella specie, la norma interpretativa dì cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, che riconosce la natura non tributaria della tariffa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, trattandosi di norma successiva che non si applica nella specie. La circostanza che il legislatore si sia posto il problema della natura della tariffa in questione e ne abbia riconosciuto la natura non tributaria, ma soltanto con riferimento alla disciplina dettata con il D.Lgs. n. 152 del 2006, è un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente (interventi della Corte Costituzionale e delle SS. UU. di questa Corte) fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006"" (in senso conforme, si vedano, tra le altre, Cass. civ. sez. V 9 marzo 2012, n. 3756 e Cass. civ. sez. V 2 marzo 2012, n. 3293).
Tali considerazioni vanno qui ribadite dal collegio, trattandosi di controversia relativa ad avvisi di accertamento T.I.A. per gli anni d’imposta dal 2001 al 2004.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del secondo (in relazione al denunciato vizio di motivazione) motivo di ricorso, con rinvio a diversa sezione della CTR della Toscana che deciderà la controversia anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa a diversa sezione della CTR della Toscana che deciderà la controversia anche in ordine alle spese del presente giudizio dì legittimità.