Il principio generale vieta di applicare la Tari alle aree che producono rifiuti speciali, che le imprese devono smaltire in proprio certificando poi di aver provveduto. La sua applicazione, però, è complicata dalla possibilità che i Comuni hanno di "assimilare" alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione del tributo.

Per la legge (comma 649 dell'ultima legge di stabilità, la n. 147/2013), questa assimilazione si deve fermare all'esterno delle aree "produttive di rifiuti speciali in vi continuativa o prevalente", ed è proprio questo criterio a scatenare continue battaglie interpretative fra aziende e amministrazioni locali.

Il documento con le istruzioni del dipartimento Finanze interviene a risolvere uno di questi casi, ma detta indicazioni chiare e destinate ad avere effetti su moltissime situazioni locali. PARERE MINISTERO PROT. 38997 del 9 ottobre 2014