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VERSAMENTO
Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mediante F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.
 Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
 Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

VERSAMENTO PER L’ANNO 2013. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.
In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.
Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
PAGAMENTO IN UNICA RATA. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il testo ante modifica legge di stabilita’ 2013 disponeva che " Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno".


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