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In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Pertanto, il soggetto passivo del tributo in tale situazione non e l’occupante, bensi  Proprietario dell’immobile.

 

NOVITA' RISPETTO ALLA TARSU: Viene introdotto un criterio teso a supportare i Comuni laddove i soggetti occupanti si avvicendassero repentinamente o con estrema frequenza:


 

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