In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Pertanto, il soggetto passivo del tributo in tale situazione non e l’occupante, bensi Proprietario dell’immobile.
NOVITA' RISPETTO ALLA TARSU: Viene introdotto un criterio teso a supportare i Comuni laddove i soggetti occupanti si avvicendassero repentinamente o con estrema frequenza: