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È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
Pertanto, “dovrà essere applicato esclusivamente sulla tariffa, comprensiva di quota fissa e variabile, e non anche sulla quota relativa alla maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.”


 

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