Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso:
- di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento;
- di interruzione del servizio per motivi sindacali e di imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.