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Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso:

  • di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
  • di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • di interruzione del servizio per motivi sindacali e di imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



 

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