____________________________


R.D. 1175  del 14 settembre 1931
Il Testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934 agli artt. 268- 272 disponeva che:

  • per i rifiuti esterni, civili e domestici, tranne che per quelli industriali, vi è l’obbligo, per il Comune, di provvedere alla raccolta e al trasporto, con diritto di privativa, direttamente o per tramite di un concessionario;
  • a carico del cittadino, sussiste l’obbligo di pagare un corrispettivo

L. 20 marzo 1941 n. 366 art. 10
Sostituiva il corrispettivo con una Tassa, dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio, essendo sufficiente che questi abbia la possibilità di servirsene.

D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915
- Modifiche/Innovazioni:
a) Con tale normativa e, in particolare, con la nuova formulazione dell'art. 268 del testo unico, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa» alle aree scoperte idonee a produrre rifiuti.
b) Esclusione dalla tassazione delle superfici su cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi.
c) L’entità del gettito non può superare il costo del servizio (in coerenza con la definizione di tassa e non più corrispettivo).

Disciplina dei rifiuti speciali:
a) Residui derivanti da lavorazioni industriali, agricole, commerciali e di servizi, non assimilabili a rifiuti urbani;
b) Provenienti da ospedali, case di cura;
c) Materiali di demolizione, costruzioni, scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
d) Veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso;
e) Residui dell’attività di trattamento rifiuti, da depurazione
degli affluenti

L. 24 aprile 1989 n. 144
Introduce l'obbligo di coprire tramite i proventi della tassa:
- i costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti «interni»
- i costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico» (cosiddetti “esterni”)

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Istituisce la TARSU

D.Lgs. 22/1997 – DECRETO RONCHI  - TIA 1- (TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE)
La Tariffa è strutturata in due parti essenziali, una fissa e una variabile, con lo scopo principale di ripartire i costi sulla base delle quote di produzione delle singole utenze, domestiche e non;
Il calcolo avviene con il: Metodo Normalizzato approvato con il regolamento di cui al DPR 158/99;
Il gettito della tassa deve sempre coprire il 100% dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio.

D.Lgs. 2 aprile 2006 n. 152 – TIA 2 – (TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE)
Abroga il “Decreto Ronchi”, TIA1
- La tariffa integrata deve essere determinata ad opera dell'autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO)
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ricomprende anche i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione  successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge – oltre ai «costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade (art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

ISTITUZIONE DELLA TARES
Il tributo è disciplinato dall'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Novità sono state apportate dalla legge di stabilità 2013 - 24 dicembre 2012, n. 228  commi 387 e 381

INDICE TARES »