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Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
“Dal 1° febbraio 2011 il minimo previsto per legge viene elevato da un quarto a un terzo per le sanzioni
amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione (imposte sui redditi, Iva, imposte indirette)”.
Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.


 

 

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