art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

 

ART. 690 l. 147/2013 La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.


 

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