Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
art. 1, commi 166, della L. 296/2006
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
art. 1, commi 168, della L. 296/2006 Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
art. 1, commi 167, della L. 296/2006 Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228