E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle entrate chiarisce le novità fiscali per i macchinari imbullonati
L'Agenzia delle entrate con la Circ. n. 2 dell'1 febbraio 2016 fornisce i primi chiarimenti per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E (c.d. norma "imbullonati"), a seguito della modifiche apportate nella Legge di Stabilità 2016. La dichiarazione di variazione catastale va presentata entro il 15 giugno 2016. Dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, va utilizzata la nuova versione 4.00.3 della nuova procedura Docfa.»»»»»»»»»»»»
Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30
aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i
15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e'
pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata
del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La
eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere
riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla
lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per
l'anno 2013; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma
381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui
alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria
ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di
trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono
essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi
del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio.