il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
1) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata ((...)), nonche' l'unita' immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo
che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una
sola unita' immobiliare.
2) ((A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita'
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso)).
L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
3) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
4) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
5) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Art. 9-bis.
(( (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). ))
((1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti
locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il
seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,
di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei
comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero)).
L’IMU sugli immobili assegnati dagli IACP e immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa
del Dott. Flavio Brenna e della Dott.ssa Roberta De Pirro