I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
E’ fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica. La dichiarazione, invece, non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI) ed in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.