Art. 2 DL 504/1992. Definizione di fabbricati e aree 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato;