ALIQUOTE IMU
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI DIVERSE DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI
Per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale l'aliquota base dell'Imu è il 7,6 per mille e non sono previste detrazioni. Rientra in tale situazione anche il contribuente che vive in un immobile in affitto e possiede un'unica abitazione in cui non risiede anagraficamente.
Per gli altri immobili, il comma 6 dell’articolo 13, fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento.
E’ data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (e quindi da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille).
ALIQUOTA FABBRICATI DI CATEGORIA D (RISERVA QUOTA STATALE)
E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI (DI CATEGORIA A1, A8, A9)
Per l'abitazione principale (DI CATEGORIA A1, A8, A9) e le relative eprtinenze, è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per mille, con possibilità per i Comuni di variare l'aliquota del 2 per mille in più o in meno.
Si tratta dell'unica unità immobiliare in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. La residenza senza dimora quindi non dà diritto ad alcuna agevolazione. L'unità immobiliare, inoltre, deve essere unica, iscritta o iscrivibile come tale al catasto.
PERTINENZE. Si tratta degli immobili posti a servizio o ornamento dell'abitazione principale. È previsto che si applichi la medesima disciplina dell'abitazione principale per una unità immobiliare appartenente a ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In pratica, questo significa che se si hanno due garage solo uno è pertinenza (quindi con aliquota del 4 per mille)
DELIBERAZIONI DELLE ALIQUOTE
Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
PUBBLICAZIONI DELLE ALIQUOTE
dl 201/2011 art. 13, c. 13 bis
La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.