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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 13 ART. 13 DL 201/2011. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 13 reca disposizioni relative alla riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni, disposta dall’articolo 2, commi 39 e 46 del D.L. 262/2006 in rapporto alla maggior gettito ICI risultante dalle disposizioni di allargamento della base imponibile recate dal medesimo provvedimento.
Per effetto delle disposizioni in commento, la riduzione è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni inviate ai comuni ai sensi del decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Dette disposizioni normative hanno ridotto i trasferimenti erariali ai comuni in misura pari al maggior gettito ICI stimato in rapporto alle misure introdotte dal medesimo D.L. n. 262/2006. Tale provvedimento ha infatti recato (articolo 2, commi 33-38 e 40-45) norme volte a incrementare la base imponibile ICI mediante la modifica dei criteri per la qualificazione di fabbricati rurali, la rivalutazione delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E.
Tale decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha obbligato i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle predette misure di incremento della base imponibile ICI, perentoriamente entro il 31 marzo 2010.


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