IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)
COMMA 11 ART. 13 DL 201/2011. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
L'articolo 13, comma 11 del DL 201/2011 disciplina il riparto del gettito dell’IMU, per il periodo sperimentale, tra Stato e Comuni. Prevede la riserva per lo stato della quota di imposta pari alla metà ( 3,8 per mille) dell'importo calcolato applicando l'aliquota dello 0,76% ( (7,6 per mille) alla base imponibile di tutti gli immobili.
Sono esclusi dal calcolo gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze. Non rientra nella quota statale neppure il gettito che deriva dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Per questi immobili per i quali prima era riconosciuta l'esenzione, dal 2012 è riservato un trattamento agevolato, con applicazione di un'aliquota ridotta del 2 per mille. Non si applicano alla quota statale neppure le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni. La norma stabilisce che la somma di competenza dello Stato deve essere versata «contestualmente all'imposta municipale propria
In tal senso depone la Relazione tecnica, che stima un gettito complessivo derivante dall’IMU sperimentale pari a 21,8 miliardi di euro, ovvero 11 miliardi in più rispetto al gettito ICI a normativa vigente e IRPEF e relative addizionali, sostituiti dall’IMU sperimentale. La Relazione tecnica stima, di conseguenza, che 9 miliardi della predetta variazione siano introitati dallo Stato e che, invece, ai comuni spetti una variazione positiva di gettito pari a 2 miliardi rispetto alle vigenti forme di prelievo immobiliare.
Le riduzioni di aliquota e le detrazioni deliberate dai Comuni gravano interamente sulla quota comunale. Le agevolazioni Imu, infatti, non possono intaccare la quota riservata all'erario. Quindi, il costo delle agevolazioni rimane a carico dell'ente.
EFFETTI SUI BILANCI COMUNALI
Poichè le agevolazioni Imu non possono intaccare la quota riservata all'erario, il costo delle agevolazioni rimane a carico dell'ente.
Pertanto il riconoscimento di maggiorazioni, detrazioni o riduzioni di aliquote deliberate per immobili diversi dall'abitazione principale e dagli immobili rurali strumentali produce effetti negativi per i bilanci comunali.
Per l'Imu gli enti non hanno la facoltà di concedere esenzioni, ma di fatto possono ottenere lo stesso risultato azzerando l'imposta, soprattutto per le categorie più deboli.
Tuttavia va rispettato l'equilibrio di bilancio.
Il nuovo meccanismo, unito ai tagli portati ai fondi di riequilibrio (1,45 miliardi di sforbiciata secca, a cui si aggiungono 1,62 miliardi di ulteriore stretta che dovrebbe compensare un extragettito Imu stimato dal Governo ma contestato dai sindaci),
La riduzione di 1,45 miliardi si applica a tutti i Comuni in relazione al gettito Imu complessivo. Senza conoscere la stima ministeriale, la determinazione della riduzione a livello di singolo ente diventa un'impresa pressoché impossibile. L'unica ipotesi possibile per definire la decurtazione è quello di determinare la percentuale della riduzione del fondo (come detto, 1,45 miliardi) sul totale Imu a livello nazionale (pari a 21,4 miliardi, a cui togliere l'importo spettante alle Regioni a statuto speciale che non sono destinatarie del taglio) e applicarla al gettito Imu stimato dal singolo ente. Questo rapporto rischia però di essere sottostimato soprattutto perché è tutt'altro che certo che le previsioni fatte dal singolo ente siano identiche a quelle definite a livello nazionale, le uniche rilevanti per definire l'importo. A parziale compensazione del taglio, i bilanci 2012 potranno beneficiare del consolidamento, sempre nel fondo di riequilibrio, della differenza tra quanto disposto dal ministero dell'Interno e quanto certificato nel 2010 da ogni singolo ente a titolo di incremento di base imponibile sugli immobili ex rurali di cui al Dl 262/2006.