____________________________


IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 2 ART. 13 DL 201/2011. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 2 DLGS 504/1992. 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Il comma 2 dell’articolo 13 fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Gli immobili di cui all’art. 2 del Dlgs. 504/92 sono i seguenti:

a) fabbricati.  Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere  iscritta  nel  catasto  edilizio   urbano,   considerandosi   parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è  soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori  di  costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008 non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

b) aree fabbricabili. Per area fabbricabile  si  intende  l'area  utilizzabile  a  scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione  determinate  secondo  i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo  9,  sui  quali persiste  l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale  mediante  l'esercizio   di attività dirette alla  coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune,  su  richiesta  del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) terreni agricoli. per terreno agricolo si intende il terreno adibito  all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

A differenza della normativa sull’ICI manca il riferimento:

1. al territorio dello Stato.

2. all’uso cui gli immobili sono destinati.

In effetti l’art. 1 del Dlgs. 504/92 stabiliva che il presupposto dell'imposta  è  il  possesso  di  fabbricati,  di  aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato qualsiasi uso  destinati,  ivi  compresi  quelli  strumentali  o  alla  cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.


INDICE IMU SPERIMENTALE »