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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

Art. 13 c. 14-bis. DL 201/2011. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Art. 13 c. 14-ter. DL 201/2011. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 13 c. 14-quater. DL 201/2011. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

I fabbricati rurali risultano assoggettati all’IMU. Non sono, pertanto, esenti dal tributo comunale:

a) i fabbricati rurali aventi natura strumentale che godono di un’aliquota agevolata;

b) I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione in forma ordinaria e, laddove costituiscano abitazione principale del contribuente, possono usufruire di aliquota ridotta e della detrazione;

Le unità immobiliari rurali a destinazione abitativa sono equiparate in tutto alle abitazioni. Se si tratta di abitazione principale sarà applicabile l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione, altrimenti quella ordinaria del 7,6 per mille.

Gli immobili rurali strumentali sono invece soggetti all'aliquota del 2 per mille, che i comuni hanno la facoltà ridurre all'1 per mille.

In questo caso l'agevolazione si applica ai fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Dl 557/93 che normalmente devono essere accatastati nella categoria catastale D/10. Siccome per l'accatastamento dei fabbricati rurali c'è tempo fino al 30 novembre 2012, i proprietari avranno cura di verificare l'accatastamento in questa categoria per evitare l'applicazione dell'aliquota ordinaria da parte dei Comuni impositori. Per i fabbricati rurali strumentali eventualmente già iscritti nel catasto fabbricati in categoria diversa dalla D10 c'è tempo fino al 30 giugno 2012 per presentare richiesta di variazione agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

I commi da 14-bis a 14-quater sono relativi al riconoscimento della ruralità degli immobili.
Ai sensi del comma 14-bis, le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 70 del 2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
I termini per la presentazione delle domande erano stati determinati dal citato articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011, che ha introdotte una specifica procedure per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati (ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo, le citate norme hanno disposto la presentazione di apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio - entro il termine del 20 novembre 2011 - verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Si demanda a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata legge di conversione, la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Ai sensi del successivo comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).
Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n, 28), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:
a)    manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b)    serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c)    vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d)    manufatti isolati privi di copertura;
e)    tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f)      manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-quater),l’IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
Le norme demandano ai Comuni la determinazione del conguaglio dell’imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.
Infine, il comma 14-quater disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).
Le norme fanno salva l’applicazione delle sanzioni “previste dagli articoli 20 e 28” del RDL 13 aprile 1939, n. 652.
Si osserva che gli articoli citati prescrivono, rispettivamente, l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implichino mutazioni rilevanti a fini catastali, nonché l’obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, nulla disponendo in materia di sanzioni. La norma sembrerebbe dunque più opportunamente riferibile alle sanzioni previste dalla legge per l’inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o variazione. Si rammenta che, dal 1° luglio 2011, tali sanzioni sono state quadruplicate nell’importo minimo e massimo (ai sensi dell’articolo. 2, comma 12 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale).
La circolare 4/T dell’Agenzia del Territorio del 29 aprile 2011 ha chiarito che gli importi minimo e massimo sono aumentati, passando rispettivamente da € 258,00 a € 1.032,00 e da € 2.066,00 a € 8.264,00.

Si ricorda che il comma 21 del’articolo 13, abrogato per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, disponeva una complessiva riapertura dei termini per le variazioni catastali dei fabbricati rurali, disciplinate dal citato D.L. n. 70/2011.


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