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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

 

Nella disciplina di riferimento, rappresentata sia dagli articoli 8 e 9, Dlgs 23/2011, sia dall'articolo 13, Dl 201/2011 (salva-Italia), sono richiamate le facoltà previste negli articoli 52 e 59, Dlgs 446/97.
Oltre alla possibilità di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota Imu, ai comuni è consentito, con delibere approvate in consiglio, ridurre l'imposta in presenza di casi particolari come per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per quelli destinati alla vendita e rimasti invenduti posseduti da imprese di costruzione. Le delibere devono essere approvate entro il termine per il bilancio di previsione.
CANONE CONCORDATO
Il comune ai fini IMU puo' delieberare, in analogia a quanto previsto dalla normativa ICI, aliquote agevolate per gli immobili con contratto di locazione con canone concordato, in base alla legge 431/1998 (locazioni con canale cosiddetto convenzionale o a studenti universitari).
COMODATO
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, non sono ammesse assimilazioni all'abitazione principale dei fabbricati concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale che dimorino abitualmente nell'immobile. La nozione di abitazione principale, infatti, è molto più stringente per l'Imu. Il comodatario, non essendo titolare di alcun diritto reale sull'immobile, non è soggetto passivo dell'Imu.


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