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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

COMMA 3 ART. 13 DL 201/2011. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

COMMA 4 ART. 13 DL 201/2011. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

COMMA 5 ART. 13 DL 201/2011. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art 5 c.1 D.Lgs. 504/92. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art 5 c.3 D.Lgs. 504/92. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art 5 c.5 D.Lgs. 504/92. Per le aree fabbricabili , il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art 5 c.6 D.Lgs. 504/92. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

A) FABBRICATI

Le nuove regole per determinare la base imponibile prevedono oltre la rivalutazione della rendita catastale del 5% (già prevista dalla precedente disciplina ICI) l'applicazione di coefficienti moltiplicatori previsti a seconda della tipologia di immobile. La determinazione della base imponibile dipende dalla categoria catastale dell'immobile.

Per i fabbricati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per specifici moltiplicatori in base alla diverse categorie catastali.

I moltiplicatori (coefficienti) sono i seguenti:

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (incluse le abitazioni) con esclusione della categoria catastale A/10

Magazzini e Locali di deposito (C/2)

Autorimesse (C/6)

Tettoie chiuse o aperte (C/7)

160

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B

Laboratori per arti o mestieri (C/3)

Fabbricati sportivi (C/4)

Stabilimenti balneari e terme (C/5)

140

Uffici (A/10)

80

Istituti di credito, cambio e assicurazione (D/5)

80

Altri immobili di categoria D (opifici, alberghi, teatri eccetera) - l’importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 -

60

Negozi e Botteghe (C/1)

55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ((opifici, alberghi, teatri, ecc.), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato applicando determinati coefficienti a ciascun anno di formazione dei valore dei beni che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili dell'impresa. Quindi le regole di determinazione del valore imponibile della nuova imposta sono dettate con espresso richiamo alla disposizione sull'Ici (articolo 5 del Dlgs 504/1992).

 

 

DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA ICI. Rispetto alla disciplina vigente a fini ICI, le disposizioni in commento modificano, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali. Inoltre, sono le stesse disposizioni di rango primario a determinare la misura dei predetti coefficienti; l’articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 ne demanda invece la fissazione a un decreto ministeriale. La previgente disciplina ICI (alla luce dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 23/2011), stabiliva che per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti valori (di cui al D.M. 14 dicembre 1991 e successive modifiche):
§      per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.);
§      per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
§      per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e della categoria A/10 (uffici e studi privati);
§      per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).

B) AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili si prende il valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno.

Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

C) TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli si fa riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), moltiplicato per 130.

Se il terreno è posseduto da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il coefficiente di moltiplicazione è 110.

DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA ICI. L’articolo 5, comma 7 del D.Lgs. 504/1992/504 prevede che per i terreni agricoli la base imponibile ICI sia data dal reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per 75.
Le modifiche operate dalle Commissioni riunite V e VI hanno previsto però una misura agevolata del moltiplicatore, pari a 110, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 


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