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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

Restano ferme le disposizioni ..........dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

L'articolo 14, commi 1 e 6 sanciscono la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali - di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 - per i nuovi tributi previsti dal D.Lgs. 23/2011, dunque anche in materia di IMU.

I Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare possono introdurre, come indicato nella relazione tecnica al decreto «salva Italia», «particolari mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie», riduzioni d'imposta o aliquote agevolate nei seguenti casi:

a) possono aumentare la detrazione prevista dalla legge (200 euro più 50 euro per ogni figlio che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile, per un importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base) fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per tali immobili la normativ a sull'IMU non ha disposto la riduzione al 50% dell'imposta, che in base all'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 relativo all'ICI era ridotta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione era limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistevano queste condizioni. Risulta, tra l'altro abrogata la disposizione (articolo 59, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 446/1997) che riconosceva al comune la facoltà di introdurre nel regolamento Ici che la riduzione dell'imposta fosse applicabile solo in presenza di un degrado del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. ;

c) per quelli realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. L'articolo 56 del dl liberalizzazioni (1/2012) stabilisce, infatti, che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'agevolazione non può superare i tre anni dall'ultimazione dei lavori e spetta fino a quando permane questa destinazione, a condizione che gli immobili non siano locati.

d) per gli immobili di interesse storico-artistico;

e) per gli immobili locati;

f) per gli immobili dati in uso gratuito a parenti e affini.

L'eventuale scelta rimane solo a carico dell'ente, che deve comunque garantire il riversamento allo stato della metà dell'aliquota base a prescindere proprio dalle riduzioni deliberate dai comuni.


Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del DL 201/2011 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

 

 


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