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IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)

 

 

COMMA 1 ART. 13 DL 201/2011. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

L’articolo 13 del DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 , anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Prevede un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo:
-      la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
-      le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 del DL 201/2011.

Tra le norme non applicabili all’IMU sperimentale rientrano: l’art. 8 c. 2 del DLgs. 23/11 il quale stabilisce che “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale”.

L’art. 13 c. 1 del DL 201/2011  fissa  l'applicazione   a   regime dell'imposta municipale propria al 2015.

L'Imu sostituisce non solo l'Ici, ma assorbe l'Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati.
I proprietari di seconde case non locate e quindi renute "a disposizione" a partire dal 2012 non dovranno più indicare il relativo reddito nel modello Unico.

COMMA 13 ART. 13 DL 201/2011. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 .......del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Continueranno a essere soggetti alle imposte sui redditi:

- Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3;

- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

- redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Per questo motivo la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino al 4 per mille. Resta però fermo che l'eventuale riduzione non incide sulla quota di imposta erariale.

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