IMU SPERIMENTALE (DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011)
COMMA 6 ART. 13 DL 201/2011. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
COMMA 7 ART. 13 DL 201/2011. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
COMMA 8 ART. 13 DL 201/2011. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
COMMA 9 ART. 13 DL 201/2011. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
COMMA 9- bis ART. 13 DL 201/2011. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l'abitazione principale e le relative eprtinenze, esente da Ici dal 2008, è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per mille, con possibilità per i Comuni di variare l'aliquota del 2 per mille in più o in meno.
Si tratta dell'unica unità immobiliare in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. La residenza senza dimora quindi non dà diritto ad alcuna agevolazione. L'unità immobiliare, inoltre, deve essere unica, iscritta o iscrivibile come tale al catasto.
PERTINENZE. Si tratta degli immobili posti a servizio o ornamento dell'abitazione principale. È previsto che si applichi la medesima disciplina dell'abitazione principale per una unità immobiliare appartenente a ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In pratica, questo significa che se si hanno due garage solo uno è pertinenza (quindi con aliquota del 4 per mille).
Altri immobili possono beneficiare dell'estensione dei benefici fiscali riconosciuti all'abitazione principale:
a) agli immobili di Iacp e cooperative a proprietà indivisa si applica la detrazione di 200 euro;
b) all'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio si applicano sia l'aliquota del 4 per mille che la detrazione di 200 euro;
c) per le unità immobiliari non locate appartenenti ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di estendere l'aliquota del 4 per mille e la detrazione
ALIQUOTA DI BASE
Per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale l'aliquota base dell'Imu è il 7,6 per mille e non sono previste detrazioni. Rientra in tale situazione anche il contribuente che vive in un immobile in affitto e possiede un'unica abitazione in cui non risiede anagraficamente.
Per gli altri immobili, il comma 6 dell’articolo 13, fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento.
E’ data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (e quindi da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille).
Aliquota ordinaria | Variabilità | Minimo-massimo | |
---|---|---|---|
Prima casa | 0,4% |
±0,2% |
0,2%-0,6% |
Altre proprietà | 0,76% |
±0,3% |
0,46%-1,06% |
ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Gli immobili rurali strumentali sono soggetti all'aliquota del 2 per mille, che i comuni hanno la facoltà ridurre all'1 per mille.
In questo caso l'agevolazione si applica ai fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Dl 557/93 che normalmente devono essere accatastati nella categoria catastale D/10. Siccome per l'accatastamento dei fabbricati rurali c'è tempo fino al 30 novembre 2012, i proprietari avranno cura di verificare l'accatastamento in questa categoria per evitare l'applicazione dell'aliquota ordinaria da parte dei Comuni impositori. Per i fabbricati rurali strumentali eventualmente già iscritti nel catasto fabbricati in categoria diversa dalla D10 c'è tempo fino al 30 giugno 2012 per presentare richiesta di variazione agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
RIDUZIONE FACOLTATIVA DELL'ALIQUOTA DI BASE
I Comuni, inoltre, possono deliberare aliquote ridotte fino al 4 per mille in riferimento a casi particolari: a) immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell'articolo 43 del Tuir): si tratta dei fabbricati strumentali per destinazione e per natura e, quindi, di tutti gli immobili non patrimoniali posseduti dalle imprese commerciali; b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e, quindi, ne risultano beneficiarie le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali; c) immobili locati. In quest'ultimo caso il beneficio potrebbe riguardare sia le imprese, sia i privati. In effetti per gli immobili affittati l'Imu si aggiunge alle imposte sui redditi, per questo motivo la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino al 4 per mille. |
I Comuni, inoltre, possono deliberare aliquote ridotte fino allo 0,38% per i fabbricati di nuova costruzione destinati, dall’impresa costruttrice, alla vendita, a condizione che non siano locati, per un periodo massimo di tre anni dalla fine dei lavori (art. 56, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1) |
Risulta compatibile con l'IMU sperimentale, l'articolo 8, Dlgs 23/2011, che consente di differenziare le riduzioni di aliquote per categorie di immobili. Potranno , pertanto, adottarsi aliquote di favore per: - gli immobili delle imprese artigiane; - per gli immobili delle imprese neo costituite; - per i fabbricati locati a canone concordato; - locali commerciali effettuate nel centro storico; - immobili concessi in comodato d'uso a parenti. Non si tratterebbe ovviamente di una assimilazione all'abitazione principale, poiché questa possibilità è stata soppressa dal Dl 201/2011, ma per l'appunto di una aliquota di vantaggio. Al riguardo, andrebbe tuttavia ricordato che per tali tipologie l'Imu comporterà dal 2012 l'assorbimento dell'Irpef. Si condivide quanto affermato in dottrina che mentre siano legittime le differenziazioni non fondate sulla mera appartenenza ad una categoria catastale, appare invece rischioso differenziare il prelievo in funzione della sola tipologia catastale (ad esempio, un'aliquota specifica per gli immobili A10). In questo caso, infatti, potrebbe essere eccepito che la differenziazione è già insita nella rendita catastale attribuita all'immobile e non può essere effettuata anche a livello di aliquote. |
In ogni caso, l'eventuale riduzione non incide sulla quota di imposta erariale.
PREVIGENTE DISCIPLINA ICI. Si ricorda che ai fini ICI l’aliquota dell’imposta (articolo 6 del D.Lgs. 504/1992) è determinata dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, ciascun anno per l’anno successivo, e deve essere definita in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille.
Il comune ha facoltà di diversificare l’aliquota entro il predetto limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. Inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. A decorrere dall’anno di imposta 2009, il comune può prevedere un’aliquota agevolata anche inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. In assenza di delibera del Comune, si applica l’aliquota del 4 per mille.