COMMA 11 ART. 13 DL 201/2011. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Le attività di accertamento dell’imposta erariale sono affidate al Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Il legislatore, nel tempo, ha incrementato la quota di gettito spettante ai comuni a seguito dell’intervento degli stessi nell’attività di accertamento dei tributi. Da ultimo, l’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 138/2011 ha attribuito ai predetti enti, per il triennio 2012-2014, l’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, innalzando a tal fine la quota del 50 per cento di gettito prevista dall’articolo 2, comma 10 del D.Lgs. n. 23/2011; in sostanza per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai comuni andrà l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMMA 13 ART. 13 DL 201/2011. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 .......del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.