All’interno della disciplina dei tributi immobiliari, il legislatore ha previsto uno specifico regime per i terreni agricoli.
Per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la TASI, ma essi scontano l’IMU con le modalità previste dal D.L. 201 del 2011 e successive modifiche.
Per quanto concerne l’IMU, si ricorda che i terreni agricoli sono stati esentati dall’IMU per il 2013 (D.L. n. 102 del 2013, per la prima rata, e D.L. n. 133 del 2013 per la seconda rata). Si evidenzia, tuttavia, che il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU solo gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti. Per questi stessi soggetti è stato previsto il pagamento della c.d. “mini IMU”, entro gennaio 2014, nei comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.
A fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell’immobile è infatti calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135.
Inoltre il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato pari a 110 per il 2012 e il 2013. Esso è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013).
L’aliquota IMU per i terreni agricoli è quella base del 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.
Sono previste limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l’applicazione dell’IMU avviene per scaglioni.
Tale assetto vale anche per il 2014.
Infine, per ciò che concerne l'attuale regime delle esenzioni, si ricorda che il recente Decreto legge n. 66/2014 (articolo 22, comma 2) dispone una limitazione dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina (prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992,espressamente richiamato dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011).
L’intervento in sostanza demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze (già previsto dall'articolo 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012) l'individuazione i comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell’apposito elenco ISTAT), diversificando eventeventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri, in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 (modifica al comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 16/2012).
Il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l’aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all’attuale 2,5). La facoltà di aumentare l’aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d’imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Le nuove aliquote massime per la TASI sull’abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per cui l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all’11,4 per mille
I fabbricati rurali nel 2012 hanno scontato l’IMU con aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento (comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011).
I fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 708). Dallo stesso periodo sono assoggettati a TASI, sebbene con aliquota che non può superare l’1 per mille.
L'esenzione IMU in favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale è stimata dal Governo in 64 milioni annui. Tale gettito dovrebbe corrispondere ad un'aliquota ordinaria dello 0,2%. La stima del gettito TASI (introdotta dalla legge di stabilità 2014) è stata effettuata, come affermato dalla relazione tecnica, applicando l'aliquota ordinaria TASI (1 per mille) alla base imponibile IMU. Pertanto, si può ritenere che il gettito ad aliquota ordinaria TASI dovrebbe essere stimato in misura pari a 32 milioni annui.
L’articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha esentato dall’IMU i fabbricati rurali a uso strumentale nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Per il 2012 sono state previste deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell’IMU dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per l’anno 2013, i fabbricati rurali strumentali sono stati esentati dal pagamento dell’IMU (per effetto del decreto-legge n. 102 del 2012 e del decreto-legge n. 133 del 2012), fatta salva la già richiamata “mini IMU” nei comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.
Si rammenta che a fini fiscali è riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc). Ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993, le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.