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DAL 1° GENNAIO 2011 OBBLIGO PER GLI ENTI PUBBLICI TERRIORIALI DI AFFIDARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE PROPRIE ENTRATE MEDIANTE PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (D.L. 25 marzo 2010 n.40, art. 1)

Dal 1 gennaio 2011 i Comuni che, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, non procedono alla riscossione diretta (rectius in proprio) sul proprio conto di tesoreria della proprie entrate tributarie dovranno effettuare una gara d'appalto per affidare a terzi la riscossione ordinaria delle proprie entrate. La procedura ad evidenza pubblica, sarà sempre necessaria, per l'affidamento della riscossione coattiva.

L'art. 1 c.6-quater e 6-quinquies del D.L. 25 marzo 2010 n.40, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori", convertito in legge, L. 22 maggio 2010, n. 73, ha modificato ed integrato il quadro normativo relativo alla riforma della riscossione attuata con il D.L. 30-9-2005 n. 203, che a decorrere dal 1° ottobre 2006, ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a, sulla quale svolge attività di coordinamento.

Le modifiche riduardano:

1) l' articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Viene specificato che l'affidamento della riscossione a Riscossione S.p.a. e alle società da quest'ultima partecipate da parte degli enti pubblici territoriali, può avvenire dal 1° gennaio 2011 soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, e riguarda sia l'attività di riscossione spontanea che coattiva;

2) l'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, del comma 6 dell’ articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che riconosceva ai concessionari della riscossione la titolarità della riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non avevano esercitato la facoltà di riscuotere in proprio.

La Sociatà Equitalia ha dato comunicazione ai comuni, dell'impossibilità, partire dal 1 gennaio 2011, di poter prendere in carico i ruoli e/o procedere al servizio di riscossione delle entrate locali se non previa individuazione dell'affidatario della riscossione a mezzo gara pubblica.

Gli enti pubblici terrioriali dovranno regolamentare con delibera di consiglio comunale le modalità di riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate. Qualora l'opzione sia per la riscossione a mezzo terzi, dovranno bandire una gara pubblica tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, al fine di individuare l'affidatario del servizio di riscossione.

In mancanza di affidamento della riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla normativa in commento, i Comuni al fine di procedere al recupero coattivo delle proprie entrate tributarie, potranno ricorrere all'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (ex art.52 D.Lgs. 446/1997), che comunque si presenta molto onerosa dal punto di vista economico rispetto alla procedura di riscossione coattiva attuata dall'Agente della riscossione. L'ingiunzione, consiste in un’intimazione al pagamento della somma dovuta (utilizzabile per il recupero sia delle entrate tributarie che patrimoniali), con diffida, in caso di inadempimento entro un certo termine, di procedere alla esecuzione forzata dei beni. La giurisdizione, in merito alle controversie, è attribuita al  giudice tributario nei casi in cui il tributo in contestazione rientri nell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992. Alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata. L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali l’ingiunzione fiscale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art.1, c.163 della L. 269/2006 – finanziaria 2007).

E' proprio sul tema della riscossione coattiva che si gioca la partita degli affidamenti, considerato che a normativa vigente, mentre il ruolo rappresenta l'esclusiva modalità di riscossione coattiva attribuita dal DPR 602/73 alla sociatà Equitalia, l'ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910 rappresenta lo strumento attraverso il quale le società iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 possono procedere alla riscossione coattiva.

Dr. Forgione Gianluca