TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO
In base all'art. 35 del DPR 327 del 8 giugno 2001 (TUE), qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici si applica l'articolo 67, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86). Consorrono, altresì, alla formazione dei redditi diversi gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma delle sopra citate somme e l'indennità di occupazione.
Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. Tale disposizione si applica anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
La plusvalenza sarà imponibile in tutti i casi in cui le somme corrisposte hanno ad oggetto terreni collocati all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D (di cui al DM 2 aprile 1968), come definite dagli strumenti urbanistici vigenti e riguardino:
- l’indennità di esproprio;
- la cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo;
- il risarcimento del danno per acquisizione coattiva di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica;
- un intervento di edilizia residenziale pubblica (L 167/62);
- la realizzazione di una infrastruttura urbana.
Le zone omogenee di cui al DM 2 aprile 1998 sono:
- A (centri storici o di pregio ambientale);
- B (zone diverse dalla precedente lettera A totalmente o parzialmente edificate);
- C (zone di espansione inedificate o quasi totalmente inedificate);
- D (zone per nuovi insediamenti industriali)
Non sono tassate le indennità di esproprio di fabbricati e e le inddenità relative a terreni non edificabili rientranti in zone diverse da quelle sopra indicate quali ad esempio le zone omogenee di tipo E ed F, nonchè le indennità di servitù.
Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme in argomento, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.
Sull'argomento si veda la circolare del 24/07/1998 n. 194 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III
Tassazione indennita' di esproprio. Art. 11, commi 5 e seguenti legge 30 dicembre 1991, n. 413, che fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina
relativa alla tassazione delle somme percepite a titolo di indennita' di esproprio o di cessione volontaria in corso di
procedimento espropriativo al fine di assicurare un'uniforme applicazione della stessa. Il testo è il seguente
Testo:
L'art. 11, commi da 5 a 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha
disposto la tassazione delle somme percepite a titolo di indennita' di
esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo,
nonche' a seguito di occupazione acquisitiva.
A far data dalla dichiarazione dei redditi relativi al 1991, con le
istruzioni per la compilazione del Mod 740/M e con successive risoluzioni
ministeriali (cfr. risoluzioni n. 7/984 dell'11 giugno 1993, n. 7/35 del 21
luglio 1993, n. 5/865 del 14 dicembre 1994, n. 111/E dell'11 luglio 1996,
n. 30/E del 18 febbraio 1997, n. 5/987 del 6 maggio 1997) sono stati forniti
in merito all'argomento di cui trattasi una serie di chiarimenti.
Cio' nonostante, considerato che continuano a pervenire istanze da
parte dei Comuni interessati, intese ad ottenere precisazioni sulle indennita'
in parola, si ritiene opportuno riepilogare tutta la disciplina concernente la
materia in oggetto, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle
suddette disposizioni.
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 11 sono assoggettate a
tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti
che non esercitano imprese commerciali, di somme a titolo di indennita' di
esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo,
nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva
conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime.
Il comma 6 stabilisce, altresi', che costituiscono reddito imponibile
e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'art. 81 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, le somme percepite a titolo di indennita' di occupazione, diverse da
quelle sopra considerate e gli interessi comunque dovuti su tutte le somme in
questione.
Per quanto riguarda i procedimenti di natura analoga all'esproprio che
si e' inteso attrarre nella fattispecie impositiva, si ritiene che il richiamo
alla "acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute
illegittime", attesa la volonta' del legislatore ed il tenore del successivo
comma 7 dell'art. 11 citato, si riferisce sia alle occupazioni avvenute sulla
base di un titolo divenuto in seguito illegittimo sia a quelle effettuate
senza alcun titolo giuridico e per le quali si e' verificata l'accessione
invertita.
Per quanto riguarda, invece, la nozione di occupazione acquisitiva
deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la
pubblica autorita', occupando illegittimamente un suolo privato per destinarlo
irreversibilmente a realizzazione di interesse pubblico, crea i presupposti
per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una
somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
Le indennita' e le altre somme sopra specificate sono assoggettate a
tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane
all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Pertanto, ove l'esproprio venga disposto per destinare l'area ad
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui
alla legge sopra citata, la relativa indennita' di esproprio dev'essere sempre
assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell'area in questione nelle diverse zone omogenee in cui e' ripartito il
territorio. Le zone omogenee, infatti, vengono prese in considerazione, ai
fini della tassazione delle indennita' di esproprio, solo quando si
riferiscono a procedimenti espropriativi relativi ad aree destinate alla
realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane.
Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche o
infrastrutture urbane, va ribadito che il riferimento alle zone omogenee
contenuto nella disposizione in questione deve ritenersi tassativo, nel senso
che la norma dispone l'assoggettamento a tassazione delle indennita' di
esproprio con riferimento alla collocazione dell'area nelle zone omogenee di
tipo A, B, C, e D, senza discriminare i terreni tra quelli agricoli e quelli
suscettibili di un uso diverso rispetto a quello agricolo.
Ai fini della imponibilita', quindi, e' necessario verificare se il
terreno rientri in una delle zone omogenee richiamate dalla norma e non,
invece, se esso sia suscettibile di edificabilita'.
In proposito si osserva che, sebbene nella maggior parte dei casi i
due concetti coincidano, puo' verificarsi eccezionalmente che nelle zone
omogenee previste dal legislatore rientrino non soltanto terreni suscettibili
di edificabilita', ma anche quelli non edificabili. In questo caso
l'indennita' di esproprio e' assoggettata a tassazione per il semplice fatto
che il terreno rientra in una delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui
al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici.
Circa l'inquadramento nelle predette zone omogenee, come gia'
precisato con le risoluzioni n. 111/E del 11 luglio 1996 e n. 30/E del 18
febbraio 1997, e' opportuno ricordare che, mentre il certificato di
destinazione urbanistica indica se una certa area e' edificabile e in quale
misura, il D.M. 2 aprile 1968 definisce, invece, le zone omogenee, cioe' reca
la descrizione topografica del territorio e per ciascuna zona fissa le quote
standards, vale a dire le dotazioni minime inderogabili di spazi per
infrastrutture e servizi pubblici. In pratica, un terreno potrebbe non essere
edificabile e trovarsi in una delle zone omogenee per le quali e' prevista la
tassazione e viceversa. E', quindi, necessario che il Comune interessato
specifichi in quale zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe (nei casi in
cui le zone omogenee non sono state definite).
Va precisato che il criterio di valutazione assunto dal giudice per
determinare l'indennita' di esproprio non puo' essere di alcun ausilio per
individuare le fattispecie da assoggettare a tassazione, sia per le
considerazioni che precedono che per quelle di seguito esposte.
Dopo le declaratorie di illegittimita' costituzionale (sentenze 30
gennaio 1980, n. 5 e 19 luglio 1983, n. 223) delle disposizioni contenute
nella legge n. 865 del 1971, relative alla determinazione delle indennita' di
esproprio nella parte in cui determinavano l'indennita' di espropriazione per
i terreni edificabili secondo valori agricoli, si e' creato un vuoto
legislativo che la giurisprudenza della Cassazione ha cercato di colmare,
fornendo alcune puntualizzazioni:
a) le censure costituzionali dovevano intendersi rivolte alla determinazione delle indennita' delle sole aree edificabili;
b) le indennita' di espropriazione relative alle aree agricole aventi
esclusiva suscettibilita' di utilizzo agricolo dovevano essere determinate
secondo i criteri della legge del 1971;
c) gli indennizzi delle aree suscettibili di utilizzo diverso o ulteriore
rispetto a quello agricolo dovevano essere determinate secondo i criteri
di cui alla legge del 1971;
d) il carattere edificatorio di un suolo andava desunto da qualita' ed
elementi certi, obiettivi ed inequivoci, quali la facilita' di accesso,
l'esistenza di vie pubbliche, e simili.
Pertanto, tutte le indennita' di espropriazione sono state determinate sulla base dei suddetti criteri. In questa situazione normativa sono state introdotte le disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali pero', come gia' precisato, non fanno riferimento alla suscettibilita' edificatoria dei terreni bensi' prevedono l'assoggettamento ad imposizione delle somme in questione solo se riferibili ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture urbane all'interno di
zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite
dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale
pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni.
Per completezza di argomento va osservato che, - in sede di
conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, con la legge n. 359 del 1992 -
il legislatore ha introdotto una norma di carattere provvisorio destinata a
fissare il criterio di determinazione delle indennita' di esproprio delle aree
suscettibili di edificabilita', senza apportare alcuna modifica alla citata
legge n. 413 del 1991. L'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 dispone,
infatti, che fino all'emanazione di un'organica disciplina di tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte
dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti
pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate
alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita',
l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma
dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge per il
risanamento della citta' di Napoli), sostituendo in ogni caso ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli
articoli 24 e seguenti del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986). L'importo cosi'
determinato deve essere ridotto del 40 per cento. E' previsto inoltre che in
ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo'
concordare la cessione volontaria, nel qual caso non si applica la predetta
riduzione del 40%. Per la valutazione della edificabilita' delle aree, si
devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Per le aree agricole e per quelle non classificabili come edificabili
nel senso sopra indicato, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge del 1971, n. 865.
La disposizione in esame, peraltro, si applica anche per le indennita'
in corso di determinazione pur se relative a vecchi procedimenti (cfr. art. 1,
comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Con riferimento alle fattispecie da assoggettare a tassazione, si
precisa che le indennita' relative ai terreni ricadenti nella zona omogenea F
sono escluse dalla tassazione in quanto l'inclusione della medesima tra quelle
nelle quali la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture urbane da'
luogo alla tassazione delle relative indennita' e' stata effettuata
dall'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti legge 28 febbraio 1992, n. 174,
27 aprile 1992, n. 269, e 25 giugno 1992, n. 319, tutti non convertiti. Al
riguardo, e' opportuno ricordare che l'art. 2 della legge 24 marzo 1993,
n. 75, ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti e, pertanto, si
deve ritenere legittima l'effettuazione della ritenuta avvenuta nel periodo di
vigenza di detti decreti. In tal senso si e' espressa anche l'Avvocatura
Generale dello Stato (cfr. c.s. n. 7854/93- partenza n. 043408 - 12 aprile
1994), confermando l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria.Per quanto concerne, invece, l'individuazione del momento da
considerare per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, al
fine di stabilire l'assoggettabilita' o meno a tassazione dell'indennita' di
esproprio, si deve far riferimento non all'emissione del decreto di esproprio
bensi' all'inizio della procedura esecutiva (ad es. occupazione di pubblica
utilita' etc.). Pertanto, resta fermo che, ove un terreno venga espropriato a
seguito dell'approvazione di una variante di piano per pubblica utilita', si
deve avere riguardo alla nuova situazione del terreno stesso e non alla
condizione precedente l'approvazione della variante, altrimenti il fine della
disposizione risulterebbe facilmente eluso.
Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad
indennita' di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Cosi pure non
devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di
indennita' di servitu', in quanto nei casi di specie il contribuente conserva
la proprieta' del cespite.
E' stata altresi' confermata, con la nota n. 5/865 del 14 dicembre
1994, suffragata anche dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (c.s.
n. 7854/93 del 12 aprile 1994), la non assoggettabilita', quale indennita' di
esproprio, delle indennita' aggiuntive erogate ex art. 17, comma 2, della
legge n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori
diretti del terreno espropriato, le quali non costituiscono il corrispettivo "del passaggio in capo all'espropriante del diritto dominicale sull'immobile",
ma rispondono all'esigenza di tener conto della "perdita delle concrete
possibilita' di lavoro (agricolo) costituenti la principale fonte di reddito
per il coltivatore diretto e la sua famiglia".
Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della legge in esame, gli "enti
eroganti", all'atto della corresponsione delle somme relative alle indennita'
sopra descritte, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento
danni da occupazione acquisitive, rivalutazione ed interessi, devono operare
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%. Tuttavia, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono optare per la
tassazione nei modi ordinari (e cioe' a tassazione separata ovvero a
tassazione ordinaria) ed in tal caso la ritenuta si considera effettuata a
titolo di acconto. In proposito, si precisa che la ritenuta deve essere
operata dall'ente erogatore sull'intera somma cosi' come liquidata e, solo in
caso di esercizio dell'opzione, il contribuente dovra' procedere al calcolo
della plusvalenza secondo i criteri indicati dall'art. 82 del Tuir.
Va precisato che, ai fini del calcolo delle plusvalenze delle
indennita' di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima
aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati. Al costo cosi' determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale
Invim pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di
successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati e in seguito definito e
liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta
di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo.
Per quanto riguarda le somme percepite a titolo di indennita' di
occupazione, diverse da quelle di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge in
commento e gli interessi comunque dovuti su dette somme, il legislatore, al
successivo comma 6, ha stabilito un trattamento differenziato rispetto alle
altre indennita' e quindi ha specificato che tali somme non costituiscono
plusvalenze. Conseguentemente le stesse, in caso di opzione da parte del
contribuente per la tassazione nei modi ordinari, devono sempre essere
acquisite a tassazione nel loro intero ammontare.
Il comma 8 dello stesso articolo 11 stabilisce che per il versamento
delle ritenute in questione, per gli obblighi di dichiarazione e di
comunicazione e per le eventuali sanzioni, si applicano le disposizioni
previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
Infine, il comma 9 dell'art. 11 della legge in esame prevede che le
disposizioni sopra descritte "si applicano anche alle somme percepite in
conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al
31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se
l'incremento di valore non e' stato assoggettato all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite
devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi
per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento
diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due
rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della
predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei
confronti degli eredi del soggetto espropriato le suddette disposizioni si
applicano limitatamente alle somme percepite dopo l'apertura della
successione".
La disciplina sopra descritta si applica a decorrere dall'entrata in
vigore della legge e, pertanto, relativamente alle somme corrisposte a
decorrere dal 1 gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento
che ha disposto l'esproprio, l'occupazione, ecc., il soggetto erogatore delle
somme relative alle fattispecie sopra precisate e' tenuto ad effettuare,
sull'intero ammontare delle stesse la prevista ritenuta di acconto del 20%.
Gli "enti eroganti" devono, quindi, effettuare la ritenuta sulle somme
corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1992, senza dare alcun rilievo alla
data del provvedimento o atto che ha generato la corresponsione delle somme.
Il legislatore, pero', con il citato comma 9 dell'art. 11, ha
previsto una limitata retroattivita' di questa disciplina ed ha disposto,
soltanto per il primo anno di applicazione della disposizione in rassegna,
l'assoggettamento ad imposta, mediante autotassazione, anche delle somme
percepite dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, in forza di atti
o provvedimenti emessi nello stesso arco temporale.
Al riguardo, si ricorda che, ai fini dell'imponibilita' delle somme
percepite dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, doveva sussistere
la duplice condizione che il provvedimento o l'atto volontario ed il pagamento
fossero intervenuti nel periodo di tempo considerato, laddove per
provvedimento, in assenza di ulteriore specificazione, doveva intendersi
quello di esproprio e cioe' il provvedimento conclusivo dell'intera procedura
di espropriazione.
A tal fine, i contribuenti che avevano percepito somme a titolo di
esproprio, occupazione, ecc. nel triennio considerato avevano l'obbligo di
assoggettarle a tassazione con l'aliquota e le modalita' indicate,
direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 1991.
Va rilevato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 44/1966) ha
affermato che la retroattivita' in materia tributaria non e' in linea di
principio esclusa, purche' sia contenuta nei limiti della ragionevolezza e che "deve essere verificato di volta in volta... se abbia spezzato il rapporto che
deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva".
Aver richiesto, ai fini dell'imponibilita' del pregresso, la
sussistenza delle due richiamate condizioni, aver limitato, per quanto
riguarda gli eredi, l'applicabilita' delle disposizioni in esame alle somme
percepite dopo l'apertura della successione e l'esclusione delle somme
assoggettate ad INVIM, mostra l'intenzione del legislatore di contenere la
retroattivita' nei limiti della ragionevolezza.
La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 315 del 1994
(seguita poi da altre dello stesso tenore, come ad esempio la n. 349 del
1995), ha giudicato legittima la norma, facendo proprie le argomentazioni
addotte dall'Amministrazione finanziaria, laddove e' stato sostenuto che la
tassazione delle plusvalenze da indennita' di esproprio completa il quadro
della tassazione delle plusvalenze realizzate mediante lottizzazione dei
terreni.
Circa l'applicabilita' della disposizione contenuta nel comma 9 del
citato art. 11, soltanto ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al
1991, va osservato che tale opinione risulta condivisa anche dall'Avvocatura
Generale dello Stato, (cfr. c.s. n. 7854/93 - partenza n. 043408 - 12 aprile
1994) la quale ha affermato, tra l'altro, che relativamente alla disposizione
del comma 5, il testo della norma e' chiaro nel senso che il presupposto
dell'obbligazione tributaria e' costituito dalla "percezione" di indennita' o
altre somme che, dal momento dell'entrata in vigore della legge, costituisce
plusvalenza agli effetti dell'art. 81 comma 1, lett. b), del T.U.I.R., come
modificato dal comma 1, lett. f), dell'art. 11 della citata legge n. 413 del
1991. Cio' risponde alla regola del principio di cassa che domina
l'imposizione di tutti i redditi diversi dal reddito d'impresa. Nessuna
rilevanza agli effetti del comma 5 ha la data dell'atto o fatto (decreto di
espropriazione, cessione, occupazione illegittima) che da' titolo alla
percezione della somma. Nel testo del comma 5 manca del tutto (a differenza
del comma 9) perfino la menzione di atti o provvedimenti di cui possa essere
verificata la data. Parallelamente il comma 7 impone agli enti eroganti di
operare una ritenuta all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi
5 e 6, senza affatto distinguere le diverse situazioni in ragione del momento
dell'effetto ablativo.
Nessun elemento testuale giustifica quindi la limitazione
dell'efficacia della disposizione contenuta nel comma 5 del piu' volte citato
art. 11 (che non e' norma retroattiva), a talune delle percezioni (plusvalenze
realizzate) avvenute successivamente al 1 gennaio 1992.
Al contrario, il comma 9 dell'art. 11, che e' norma retroattiva
stabilisce l'imponibilita' anche delle plusvalenze realizzate con la
percezione avvenuta prima della entrata in vigore della legge; ma in tal caso,bilita' e' soggetta alla duplice condizione che
tanto la percezione della somma quanto gli atti o provvedimenti che ad essa
danno titolo siano di data successiva al 31 dicembre 1988.
Non e' quindi sostenibile che il limite temporale, riferito alla data
dei provvedimenti, stabilito nel comma 9 come limite alla retroattivita', sia
da estendere alla previsione del comma 5 che non si configura come norma
retroattiva, non essendo corretto interpretare la norma di carattere generale
attraverso la disposizione di carattere eccezionale per estendere la portata
della eccezione alle situazioni che non sono eccezionali.
L'Amministrazione Nazionale Comuni d'Italia e' pregata di dare la
massima diffusione alla presente circolare tra i comuni associati.
24-Feb-2011