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Detrazione per familiari a carico (PERIODO D'IMPOSTA 2011)


Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia il cui reddito complessivo è uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ed al lordo del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze). Restano pertanto esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.
Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e  dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Le detrazioni per carichi di famiglia variano:

a) in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza fiscale, dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente;

b) sono rapportate a mese. Ad es in caso di nascita di un figli al 30 settembre spettano per 4 mesi

 

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.


SITUAZIONE FAMILIARE

CRITERIO DI RIPARTIZIONE

 

 

genitori non legalmente ed effettivamente separati

La detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

 

 

 

 

separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario.

in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione. Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

 

l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo

 

 

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori

l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico


Detrazione per famiglie con almeno quattro figli. (famiglie numerose)
La  detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte. Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo (di € 1.200,00) e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Non è frazionabile nel caso di nacita del quarto figli in corso d'anno e non dipende dal reddito del beneficiario.
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

 

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

Tavola n. 1 - Detrazioni per il coniuge a carico


Reddito
complessivo (1)

Importo detrazione

Non superiore ad euro 15.000

800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)] (2) (3)

Da euro 15.001 a euro 29.000

690

Da euro 29.001 a euro 29.200

700

Da euro 29.201 a euro 34.700

710

Da euro 34.701 a euro 35.000

720

Da euro 35.001 a euro 35.100

710

Da euro 35.101 a euro 35.200

700

Da euro 35.201 a euro 40.000

690

Da euro 40.001 a euro 80.000

690 x (80.000 - reddito complessivo)/40.000

Oltre euro 80.000

Zero

  •  (1) Al lordo degli oneri deducibili, ed al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali

 

A tale detrazione deve essere inoltre aggiunta un’ulteriore quota, determinata in relazione al reddito totale del contribuente
Tavola n. 2 - Maggiorazione detrazioni per coniuge a carico


Reddito complessivo (1)

Maggiorazione

Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro

zero

Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro

10 euro

Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro

20 euro

Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro

30 euro

Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro

20 euro

Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro

10 euro

Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro

zero

(1) Al lordo degli oneri deducibili, ed Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 800,00 euro.
Tale detrazione è sostituita da:
900,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
1.020,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
1.120,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.
Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
1.000,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
1.100,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
1.220,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
1.320,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. Figli

Descrizione nucleo familiare

Importo detrazione (1) (2) (3)

1

Età inferiore a 3 anni

900 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

Età non inferiore a 3 anni

800 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

Età inferiore a 3 anni

900 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000

Età non inferiore a 3 anni

800 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000

3

Età inferiore a 3 anni

900 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

Età non inferiore a 3 anni

800 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

Età inferiore a 3 anni

1.100 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

Età non inferiore a 3 anni

1.000 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

Età inferiore a 3 anni

1.100 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

Età non inferiore a 3 anni

1.000 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

Oltre 5

 

L’importo sopra indicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto; restano invariate le detrazioni (1.100 e 1.000) a seconda dell’età

(1) Il reddito complessivo è Al lordo degli oneri deducibili, ed al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

 

 

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI CARICO

La detrazione teorica per gli altri familiari a carico, come previsto dall’art. 12 del T.U.I.R., è pari a 750 euro, da rapportare al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza; l’importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo. La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale, ma deve essere ripartita pro-quota tra coloro che ne hanno diritto.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante (cfr. Tavola n. 5) occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000. Il coefficiente derivante dal suddetto rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento. Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta; si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

 

750 euro

X

(80.000 - reddito complessivo) (1) /80.000

(1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

 

Riferimenti normativi: Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "Nuovo Tuir"]  Nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

Risoluzione del 30/12/2010 n. 143 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 IRPEF facoltà del genitore divorziato e privo di reddito di devolvere allaltro genitore il beneficio della detrazione per figli a carico, salvo lobbligo del successivo riversamento a suo favore- art. 12, comma 1-lett.c) del TUIR

RISOLUZIONE N. 29/E - Roma, 30 gennaio 2009 - Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazioni familiari a carico – articoli 12 e 13 TUIR -Lavoratore in servizio per un periodo inferiore ad un anno

RISOLUZIONE N. 461/E - Roma, 02 dicembre 2008 - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IRPEF – detrazioni per carichi di famiglia - art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) .