L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla legge Finanziaria per il 2008.
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate (decreto ministeriale del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti: coordinamento con il sistema informatico della fiscalità, controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.
Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it (www.fatturapa.gov.it) , un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
All’interno di www.fatturapa.gov.it è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di:
gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)
controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio
monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema
simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)
ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l’invio di mail a un contact center.
Ampio spazio è dedicato, inoltre, sia alla documentazione normativa, che ricostruisce il quadro complessivo sul tema della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, sia alla documentazione tecnica che dà evidenza del formato fattura da adottare, delle istruzioni per l’interazione con il SdI e di ulteriori specifiche tecniche.
in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs n. 82/2005 c.d CAD, definisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.
ha la finalità di armonizzare le disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria sulla conservazione con le regole tecniche vigenti (DPCM 3 Dicembre 2013) di attuazione del CAD in materia di sistema di conservazione, ma soprattutto ha il merito di introdurre semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale.
E' stata semplificata una norma che dal 1 gennaio 2013 era diventata contraria al diritto comunitario in quanto il punto 8) della direttiva comunitaria 2010/45/UE obbligava ciascun Stato membro a rivedere gli obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolavano il ricorso a tale tipo di fatturazione ed inoltre sanciva il principio di parità tra fattura elettronica e cartacea che in Italia non era effettivo per via del vincolo di conservazione dei quindici giorni e della comunicazione dell’impronta.
Tra le novità.