La scadenza del 7 marzo è obbligatoria solo per l' invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, perchè i dati contenuti devono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato. Ma le Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730, quindi quelle per i redditi degli autonomi soggetti a ritenuta d'acconto, dovranno essere trasmesse entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY), ovvero entro il 31 luglio. Entro tale data l'invio tardivo rispetto alla data del 7 marzo non è soggetto a sanzione.
La nuova Certificazione Unica, che certifica i redditi da lavoro dipendente e da pensione da parte dei sostituti d'imposta, fornirà all'Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all'anno scorso. Ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d'imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato. Per permettere all'Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2016, n. 7786, di approvazione del nuovo Modello "Cu 2016", con le relative Istruzioni ministeriali, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell'anno 2015, che il datore di lavoro, l'Ente pensionistico o altro sostituto d'Imposta, devono consegnare, prima al contribuente entro il 28 febbraio, ovvero entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, e trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno.
Prot. N. 7786/2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
1.1 È approvata la Certificazione Unica “CU 2016”, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016 unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo 3) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso “TUIR”;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h) le relative ritenute di acconto operate;
i) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare
dei redditi corrisposti nell’anno 2015 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
1.2. Sono altresì approvate:
le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati anagrafici del sostituto d’imposta e del percettore delle somme (Capitolo 4);
le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (Capitolo 5);
le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali (Capitolo 6);
le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Capitolo 7);
la Certificazione Unica “CU 2016”, da rilasciare in duplice copia al contribuente unitamente alle informazioni contenute nel predetto Capitolo 3, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.3 Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli 4, 5, 6 e 7.
1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2015 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.
1.5. La Certificazione Unica 2016 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2015 e 2016 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
1.6 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
1.7 Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
2.1. La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
2.2. La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
3. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
3.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
4. Modalità di indicazione degli importi
4.1 Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
5. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche
5.1 È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica (Capitolo 1).
5.2 È approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni di compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato, l’apposita comunicazione, e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Capitolo 2).
5.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.
5.4 Devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, comprese quelle riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
5.5 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013.
5.6 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
6 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
6.1 I soggetti tenuti alla trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, devono inviare in via telematica i dati delle Certificazioni Uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
7. Tipologie di invio e termini delle trasmissioni
7.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica e nelle relative Specifiche tecniche.
7.2 Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 7 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
7.3 Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel punto 7.2.
7.4 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.
7.5 Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
7.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 7 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 175 del 2014.
8. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
8.1. Il Frontespizio e il quadro “CT” di cui al punto 5 nonché la Certificazione Unica di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.
8.2. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta Certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
8.3. È consentita la stampa monocromatica dei predetti quadri e della predetta Certificazione realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione (CU 2016), unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Ai sensi del comma 6-quinquies del predetto decreto n. 322 del 1998, le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del comma 6-quinquies, sono equiparati a tutti gli effetti alla esposizioni dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1, del decreto n. 322 del 1998.
A tal fine il presente provvedimento approva oltre al modello di Certificazione Unica, anche il frontespizio per la trasmissione telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);
Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;
Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.138 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante disposizioni per l’aumento al 100 per cento della misura dell’acconto IRPEF;
Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di erogazioni liberali;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2013 - Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR n. 322/1998;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi precompilata;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi
Modello Cu sintetico - pdf Per la consegna della Certificazione Unica 2016 al percipiente deve essere utilizzato il modello "sintetico".
Istruzioni per la compilazione - pdf
Il modello è arricchito da due nuove sezioni: la prima volta a certificare i dati relativi alle somme liquidate in seguito a pi- gnoramento presso terzi; la seconda necessaria nei casi erogazione di somme corrisposte a tito- lo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi.
La certificazione unica 2016 deve comprendere anche le somme corrisposte a titolo di compenso e/o provvigione ai contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi ovvero nel regime forfettario che svolgono attività professionali.
Nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Cu, così come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, occorre indicare:
l'ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta 2015 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario;
l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta 2015 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.
Ecco cosa si legge, in particolare, nelle istruzioni alla certificazione unica 2016 relativamente ai punti 4 e 7:
"Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto.
Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.
Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7".
Di conseguenza, nell'ambito del quadro "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", il contribuente titolare di partita IVA che eroga compensi a professionisti nel regime dei minimi o nel regime forfettario dovrà:
compilare il punto 4 "ammontare lordo corrisposto";
compilare il punto 7 "altre somme non soggette a ritenuta".
I contribuenti minimi e forfettari, comunemente noti come «nuovi contribuenti minimi», non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
In materia di vecchi contribuenti minimi, il sistema attuale, è entrato in vigore a partire al 1° gennaio 2012.
In precedenza, invece, i contribuenti minimi erano assoggettati ad una ritenuta del 20%. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2011 l'aliquota dell'imposta sostitutiva era uguale, cioè sempre pari al 20%. Evidentemente ciò determinava la paradossale situazione di credito perenne di tali soggetti: nell'ipotesi scolastica in cui un contribuente non aveva costi da detrarre l'imposizione fiscale era al massimo pari a zero.
Con il nuovo regime introdotto nel 2012, e che purtroppo è stato abrogato con la Legge di Stabilità 2016, l'imposta sostitutiva è stata abbassata al 5% e la ritenuta d'acconto è stata (razionalmente) abrogata. Di conseguenza, la certificazione per i contribuenti minimi, e da quest'anno anche per i forfettari, non serve a verificare il corretto versamento della ritenuta da parte del committente/cliente e/o la sua corretta indicazione in UNICO da parte dell'impresa/lavoratore autonomo.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».
D: ho inviato 40 certificazioni ma nella ricevuta di presentazione ne risultano scartate 2. Devo inviare nuovamente tutte le 40 certificazioni?
R: devono essere inviate con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione.
D: come devo comportarmi se per errore ho inviato più volte le stesse certificazioni?
R: in tal caso l'utente dovrà eliminare le certificazioni duplicate inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella ricevuta rilasciata dai servizi telematici.
Possibilità di suddividere in più flussi l'invio delle certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati di un sostituto d'imposta
L'Agenzia delle Entrate afferma la possibilità di inviare flussi separati anche per la stessa categoria di reddito, ad esempio in caso in cui il sostituto gestisce le medesime tipologie reddituali con applicativi diversi ed a volte per il tramite di distinti professionisti. Le modalità stabilite per la comunicazione delle certificazioni uniche non precludono infatti la possibilità di effettuare più invii separati, avendo incentrato la trasmissione dei dati e gli eventuali scarti sulle singole certificazioni e non sull'intero flusso.
Ciò che deve essere evitato, per consentire la corretta elaborazione dei dati, è invece la frammentazione in più certificazioni del reddito di lavoro dipendente o assimilato afferente al medesimo percipiente.
Integrazione o correzione di certificazioni precedentemente inviate
In caso di semplice annullamentol'utente dovrà: barrare la casella Annullamento posta nel frontespizio; compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente; impostare con il valore "A" il campo 9 della parte fissa del record D della CU che si intende annullare; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende annullare; i record G e H non devono essere riportati.
A seguito dell'annullamento l'utente potrà inviare nuovamente entro i termini la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.
In caso di sostituzione di una certificazione precedentemente inviata l'utente dovrà: barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio; compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali; impostare con il valore "S" il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire; riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.
La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.
Invio multiplo delle medesime certificazioni
In caso di una erronea duplicazione nell'invio della stessa certificazione, è necessario effettuate una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per ciascuna certificazione precedentemente inviata) riportato nella ricevuta fornita dai servizi telematici.
Compilazione delle certificazioni in caso di Codice Fiscale errato o mancante
Per l'invio di una certificazione unica è sempre necessaria l'indicazione di un codice fiscale non solo formalmente corretto ma anche valido ed esistente in Anagrafe tributaria. Se il codice fiscale a disposizione risulta formalmente corretto ma non valido ed esistente in Anagrafe tributaria la certificazione sarà scartata. Tuttavia, per i soggetti residenti all'estero titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati, per i quali non si possiede il codice fiscale e non è possibile reperirlo, la certificazione non deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate.