DETRAZIONI SPESE SCOLASTICHE

L'Agenzia delle entrata (risoluzione 68/E del 4 agosto 2016) rispondendo ad un interpello sulla detraibilità dei servizi scolastici chiarisce che tra le spese detraibili al 19% rientrano:
- le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori: i contributi obbligatori, le tasse di iscrizione;
- i contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici;
- le spesa per la mensa scolastica – anche se resa dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola – ;
- le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola».



La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori, applicabile dal primo gennaio 2015, non prevede più che l'onere da detrarre non sia superiore alle "tasse" e ai "contributi" degli istituti statali, ma stabilisce che la spesa agevolabile non sia superiore a 400 euro per alunno o studente, quindi la detrazione massima per alunno o studente è di 76 euro.
Non vi è più il limite all'importo delle tasse e dei contributi statali, pertanto ora, dopo avere detratto questi importi, si possono raggiungere i 400 euro (al netto di tasse e contributi) di altre «spese per la frequenza», sia per le scuole pubbliche che per quelle private.

Sul tema l'agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.15, ha chiarito che rientrano tra queste spese per la frequenza detraibili, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (tranne quelle per le finalità di cui alla lettera i-octies dell'articolo 15, Tuir), come ad esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Le spesa per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. A questo fine, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, in quanto è istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni di queste scuole (circolare 18/E del 6 maggio 2016, risposta 2.1).
È escluso dalla detrazione, invece, l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, cioè per le medie e le superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali).

Non sono detraibili, invece, le spese per il «servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola». Le spese di trasporto sono escluse perché il consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016.
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - servizi scolastici integrativi - detraibilità della spesa – art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR

 

ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. L’istante, anche a seguito dei chiarimenti forniti sul punto con circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, chiede se siano detraibili, ai sensi della predetta norma, le spese di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché le spese relative ai seguenti servizi scolastici integrativi: assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato la lett. e) del comma 1 dell’art. 15 – lettera successivamente sostituita anche dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge n. 208 del 2015 -, ed ha inserito, nel medesimo articolo 15, la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria, mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente...”.

Riguardo alle tipologie di spesa riconducibili all’art. 15, comma 1, lett. e- bis), del TUIR, la scrivente, con circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, par. 1.15, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha chiarito che rientrano nella previsione della citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) del medesimo art. 15. A titolo di esempio, la circolare cita la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.

Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, con circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, par. 2.1, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Attesa la ratio della diposizione in commento, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, la scrivente ritiene che siano detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Diverso parere si esprime, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Al riguardo, si osserva, infatti, che consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. Si ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, par. 2.1.
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

2.1 Spese per la frequenza scolastica – ulteriori chiarimenti
D. Si chiedono ulteriori precisazioni in merito alle spese per la mensa scolastica comprese, come chiarito nella circolare 3/E del 2016 al punto 1.15, tra le “spese per la frequenza scolastica”, detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e- bis) del TUIR. In particolare, si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta.
R. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.
Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Si precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo...”.

Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati. Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.

Si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

 

Circ. n. 3E del 02.03.2016.
Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

1.15 Spese per la frequenza scolastica D. Si chiede di sapere quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo.

R. In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La legge ha riformulato le disposizioni del TUIR riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l’art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis).
A seguito di tali modifiche, la lettera e) - che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili - disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR dispone invece la detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma. Attesa la rilevanza sociale e le implicazioni di carattere tecnico connesse alla attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis), anche in riferimento alla previgente lettera i-octies), è stato interpellato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per individuarne l’ambito applicativo.

L’amministrazione interpellata ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15,

“i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies).

Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e- bis) . Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.

Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i-octies).

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

 

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