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DECRETO MILLEPROROGHE- D.L. 29-12-2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302) NOVITA' FISCALI:

ARGOMENTO

DL 26 DICEMBRE 2011, N. 216 – NOVITA’ FISCALI

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF
(art. 20)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell’IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d’imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
In base al citato provvedimento attuativo, tra l’altro, il calcolo dell’importo spettante a ciascun
soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle
suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l’esame di ogni singola dichiarazione.
La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell’Agenzia dell’entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Decorrenza nuova tassazione rendite finanziarie
(art. 29 c.2)
(art. 29 c.3)

Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, stabilite nella misura del 20 per cento. (art. 2, comma 6 D.L. n. 138/2011) decorrono:

  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento ai soli interessi e agli altri proventi che derivano dai conti correnti;
  • dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del TUIR) e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

L’applicazione delle ritenute del 20% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (art. 26, comma 1 D.P.R. n. 600/1973) decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire da tale data.
Stessa regola vale per l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 1-4 D.L. n. 323/1996 in materia di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 TUIR, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi.

Riscossione
(art. 29 c. 4, 5)

Proroga di  alcuni termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relativamente ai ruoli, il cui testo novellato con le proroghe è il seguente:
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2013, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2014.

Chiusura partite IVA inattive
(art. 29 c.6)

Proroga al 31 marzo 2012, per i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di sanare la violazione versando un importo pari 129 euro.

Comunicazione mensile delle retribuzioni
(art. 29 c.7)

Proroga per la trasmissione telematica, da parte dei sostituti d'imposta, con cadenza mensile, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile (c.d. "e-mens"). L’adempimento scatta a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione a partire dall’anno 2013.

Accatastamento fabbricati rurali
(art. 29 c.8)

Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti (30 settembre 2011) e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Viene, pertanto, salvaguardato l’affidamento ingenerato dal comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande.

Addizionale regionale IRPEF
(art. 29 c.14)

Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.

Proroga adempimenti tributari per le zone di La Spezia, Massa Carrara e Genova
(art. 29 c.15)

Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2011, viene disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1°ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

Proroga sfratti
(art. 29 c.16)

Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine degli sfratti per alcune categorie sociali residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa", di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali previsti dall’art. 2, comma 1 delle Legge n. 9/2007, previsti per i proprietari degli immobili locati, e  concernenti l’esenzione del reddito di locazione per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione.