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NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La notifica della cartella e degli altri atti relativi all'espropriazione forzata (per espresso richiamo all'art.26 del DPR 602/73 da parte dell'art. 49 dello stesso DPR) può essere eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, con le modalità di cui al regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata (DPR 11 febbraio 2005, n. 68).

La novella all'art. art.26 del DPR 602/73 è stata introdotta dall'art. 38 del D.L. 78/2010, con la finalità di snellire e rendere più economica la fase della riscossione.

Gli elenchi contenenti gli indirizzi di PEC, cui la normativa fa riferimento sono quelli previsti dal DPCM 6 maggio 2009 in base al quale, a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, il "Dipartimento per la digitalizzazione della PA e per l'innovazione tecnologica" assegna a titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, puo' chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (www.postacertificata.gov.it).
Per effettuare la richiesta è necessario inserire in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale e scegliere la password.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volonta' del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata. La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalita' di attivazione.

L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo. L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.


Utilizzo del servizio. L'uso del servizio e' personale e riservato. Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche' numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilita' del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
In qualunque momento il cittadino puo' comunicare la sua volonta' di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.

Un aspetto al quale bisogna porre attenzione per coloro che utilizzano la PEC riguarda il momento di perfezionamento della notifica a mezzo PEC, infatti in base all'art. 3 del DPR 68/2005 "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore", a prescindere dalla effettiva lettura da parte del destinatario. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto connesso alla minore possibilità per coloro che utilizzano la PEC di eccepire in fase di contenzioso tributario i vizi di notifica dell'atto di riscossione, in considerazione delle minori probabilità di vizi del procedimento notificatorio a mezzo PEC rispetto a quello tradizionale.

L'Agente notificatore, che provvede alla notifica degli atti della riscossione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, non è tenuto all'osservanza degli adempimenti previsti dal codice di procedura civile in tema di notifica a mezzo PEC per espressa previsione dell'inapplicabilità dell'articolo 149-bis cpc. Quest'ultimo articolo, aggiunto al codice di procedura dall’art. 4, comma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, dispone che "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. In tal caso l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, c.2 sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione".

02-Ott-2010