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Novità in merito alla compensazione dei tributi tra restrizioni e nuove opportunità (art.31)

L'art. 31 del D.L. 78/2010 disciplina la procedura di compensazione dei tributi tra restrizioni ed opportunità in una nuova prospettiva in cui assumono rilevanza le seguenti situazioni di credito/debito del contribuente:

a) preclusione alla compensazione dei crediti per il contribuente che sia debitore di tributi inscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi, sanzioni, aggio dell'Agente della riscossione, spesa per la procedura coattiva) dovute di ammontare superiore a 1.500,00 euro, fino a concorrenza dell'importo del debito. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

b) posssbilità di estinguere mediante compensazione le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Le modalità operative sono affidate ad un provvedimento attuativo del MEF, da emanare entro 180 giorni.

c) la procedura di compensazione volontaria dei crediti richiesti a rimborso, di cui all' articolo 28-ter del DPR 602/1973, non opera per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500,00 euro. La fattispecie contemplata dall'art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

d) Compensazioni di crediti vantati verso regioni ed enti locali con somme a debito dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’ articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità operative sono affidate ad un provvedimento attuativo del MEF.

Viene, infine, previsto che nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza sia assicurata la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in commento anche mediante specifici piani operativi.

In merito alla disposizione in argomento si osserva che:

1) le fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c) riguardano i tributi erariali;

2) le fattispecie di cui alla precedente lettera d) potrebbe aprire anche ad altri tributi, in considerazione che il testo della norma fa genericamente riferimento al termine "somme a debito";

3) la preclusione alla compensazione riguarda i debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento e che sono iscritti a ruolo definitivo;

3) a decorrere dal 1 luglio 2011, i riferimenti al ruolo previsti dalla normativa in commento, vanno coordinati con l'attuazione della disposizione relativa all'art. 29 del D.L. 78/2010 inerente l'esecutività degli atti di accertamento.

 

17-Set-2010