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Dal 1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate regolarmente notificati costituiscono titolo affinchè l'Agente della riscossione possa procedere ad espropriazione forzata, non essendo più richiesta la preventiva notifica della cartella di pagamento (art.29)

Gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1° luglio 2011, divengono esecutivi ai fini della riscossione coattiva decorsi 60 giorni dalla notifica, pertanto la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Gli avvisi devono:

1) espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'Agente della risocssione territorialmente competente provvederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata;

2) contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni, ovvero 150 giorni se è proposta istanza di accertamento con adesione), all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

Inoltre, tali atti devono indicare l'intimazione a pagare in caso di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'importo dovuto a titolo di imposte, contributi e premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Pertanto, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, le imposte nonché i relativi interessi, saranno richieste per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti per il pagamento.

L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo (ossia dell'avviso di accertamento regolarmente notificato) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli avvisi di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

I benefici che derivano dalla efficacia esecutiva dell'atto impositivo sono rappresentati dalla velocizzazione della riscossione coattiva e dai minori costi che il settore pubblico deve sopportare per arrivare all'espropriazione forzata, in quanto viene superata l'attività intermedia rappresentata dalla formazione del ruolo, dall'emissione della cartella di pagamento, e dalla successiva notifica. Vengono così meno anche i rischi di esposizione dell'Amministrazione al contenzioso per vizi formali e/o procedurali che da tali attività sovente scaturivano (ad. esempio vizi propri della cartella di pagamento, vizi di notifica ecc.....).

E' pertanto necessario porre estrema importanza al rispetto rigoroso delle procedure di notifica degli avvisi di accertamento, in quanto eventuali vizi di notifica si riverberano sulla successiva fase dell'esecuzione forzata.

 

In attesa del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Dr. Forgione Gianluca