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Il nuovo accertamento sintetico: sotto esame l'equazione tra i consumi ed il reddito dichiarato (art. 22)

Con l'art. 22 del D.L. 78/2010 viene aggiornata la disciplina dell'accertamento sintetico al fine di adeguare tale metodo di accertamento al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente.

In base a tale strumento l'Ufficio può sempre determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Per la determinazione del reddito, l'Amministrazione finanziaria potrà ricorrere oltre alle informazioni già censite in anagrafe tributaria (acquisti beni immobili, beni mobili registrati, canoni di locazione, finanziamenti...), anche ad altre informazioni che potrà acquisire dai contribuenti in base ai propri poteri riguardanti: iscrizioni a club, a circoli privati, a scuole private, crociere di lusso, il sostenimento di spese comuni quali ad esempio: pagamento di utenze, acquisto di beni mobili ad esempio elettrodomestici. Non a caso, così come evidenziato da molti autori, il legislatore nel decreto n.78 ha previsto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni relative alle prestazioni di servizi e cessioni di beni il cui importo unitario è superiore a 3.000,00 euro - IVA esclusa -  (art. 21).......leggi.

Il contribuente può sempre provare che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale (nuovo redditometro).

E' fatta salva per il contribuente la prova contraria da parte del contribuente.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente vanno sottratti gli oneri deducibili previsti dall' articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Il nuovo accertamento sintetico è applicabile con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi a partire dal periodo d'imposta 2009, mentre per i periodi d'imposta antecedenti al 2009 si applicheranno le vecchie disposizioni sull'accertamento sintetico.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DIFFERENZE TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO

 

 
VECCHIO ACCERTAMENTO SINTETICO
NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO
ANNUALITA' ACCERTABILI Periodi d'imposta antecedenti il 2009 Periodi d'imposta 2009 e successivi
PRESUPPOSTI

Il reddito complessivo accertabile deve eccedere di almeno un quinto quello dichiarato

Lo scostamento deve verificarsi per almeno due periodi d'imposta anche non consecutivi

Il reddito complessivo accertabile deve eccedere di almeno un quinto quello dichiarato
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi.

Oppure può basarsi sul redditometro di cui al D.M. 10 settembre 1992.

Spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta

Oppure può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale (nuovo redditometro)

SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI Si presumono sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei 4 precedenti. Non previste
DEDUZIONI E DETRAZIONI Sono indeducibili gli oneri indicati nella dichiarazione Dal reddito complessivo determinato sinteticamente vanno sottratti gli oneri deducibili previsti dall' articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.
PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE Il contribuente può provare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o da smobilizzi patrimoniali l contribuente può sempre provare che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
INVITO AL CONTRADDITTORIO Non previsto L'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE Non previsto L'ufficio ha l'obbligo di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

13/9/10 Dr. Forgione Gianluca