INCOSTITUZIONALI LE LEGGI REGIONALI CONTENENTI MANIPOLAZIONI DEL BILANCIO
Non è conforme a Costituzione la prassi di alcune Regioni di autorizzare spese d’investimento senza prima perfezionare i mutui attraverso cui dovrebbero essere finanziate. Inoltre, “l’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e il conseguente deficit in termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensati – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”.
È quanto si legge nella sentenza n. 274 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni di assestamento del bilancio della Regione Liguria del 2016 (articolo 6 legge 2 novembre 2016 n. 26) e l’intera legge di approvazione del rendiconto (9 agosto 2016, n. 20).
Le disposizioni annullate per contrasto con l’articolo 81 della Costituzione presentavano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un avanzo (libero) di amministrazione. Questa presenza contestuale era stata denunciata dal Governo come una vera e propria contraddizione in termini.
La situazione anomala derivava da un non corretto collegamento tra gli allegati tecnici e le disposizioni dichiarate illegittime: queste ultime approvavano e applicavano all’esercizio successivo un avanzo di amministrazione – ritenuto insussistente dalla Consulta – che ampliava illegittimamente il potere di spesa della Regione. È stata pertanto accolta la tesi della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo cui – a fronte di un risultato di amministrazione negativo per oltre 254 milioni di euro – non è possibile riscontrare alcun avanzo disponibile e tale da poter essere utilizzato come fonte di copertura economico–finanziaria.
La Corte ha affermato che “tutte le operazioni contabili proposte dalla Regione scontano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio. La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite naturale dell’equilibrio”.
La sentenza ribadisce che “l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, dev’essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi”. Ribadisce inoltre quanto recentemente affermato con la sentenza n. 247/2017, e cioè che i principi dell’armonizzazione contabile devono essere assoggettati a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio, contenuti nell’articolo 81 della Costituzione, e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. Ove ciò non sia possibile, siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime”.
Infine, come in precedenti occasioni la Corte ha dichiarato l’obbligo della Regione di rideterminare il bilancio 2015 in coerenza con le prescrizioni della sentenza (principio dell’equilibrio dinamico).