Con l’avviso di accertamento sono state applicate le sanzioni per omesso/inf versamento
L’avviso di accertamento testualmente recita “Risulta altresì applicata la sanzione del 30%” prevista dall’art. 13 comma 2 del DLgs 471/97 in ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
In verità quanto citato nell’avviso di accertamento non corrisponde alla disposizione normativa , infatti l’art. 13 del DLgs 471/97 (avente ad oggetto i “ritardati ed omessi versamenti diretti”) al comma 2 dispone che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.”. Pertanto essendo la TARSU un tributo iscritto a ruolo (e quindi non un tributo versato in maniera diretta) non è possibile “legittimamente” applicare la sanzione per omesso versamento.
Eccesso di potere nell’applicazione della sanzione, in quanto non si evince l’atto amministrativo generale che gradua le sanzioni cosi’ come indicate nell’avviso di accertamento
CTP Avellino sentenza 634/2015
Centralizzazione degli acquisti
Obblighi in relazione ai servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali