Gli atti di accertamento posti in essere da una società alla quale il Comune ha affidato l'attività di accertamento sono nulli per illegittimità derivata nel caso di illegittimità del procedimento di affidamento del servizio e sono nulli in quanto privi di sottoscrizione nel caso in cui non siano stati firmati dal funzionario responsabile bensì da un funzionario della società (CTP Avellino sentenza 634/2015)

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 42 C. 2. LETT E) DEL D.LGS. 267/2000.

    L’avviso di accertamento risulta sottoscritto, in carenza di potere e di legittimità, da un dipendente della società ......., nominato dal Comune di Avellino con delibera di giunta comunale n. 187 del 13.06.2014. Il Comune di Avellino, così come si evince dall’esame dei presupposti giuridici dell’atto di accertamento impugnato nonché dalla delibera di nomina del responsabile, ha affidato il servizio di “accertamento del tributo TARSU” alla società .......con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 13.03.2014 e n. 90 del 24.03.2014. Pertanto i sopra citati atti amministrativi (delibere di giunta comunale) di affidamento del servizio e di nomina del responsabile a sottoscrivere gli atti, risultano illegittimi per violazione dell’art. 42 c. 2 lett e) del DLgs. 267 del 2000 che attribuisce alla competenza del consiglio comunale la concessione di pubblici servi
  • VIOLAZIONE DELL’ART 13 comma 2 del Dlgs 471/97

Con l’avviso di accertamento sono state applicate le sanzioni per omesso/inf versamento
L’avviso di accertamento testualmente recita “Risulta altresì applicata la sanzione del 30%prevista dall’art. 13 comma 2 del DLgs 471/97 in ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
In verità quanto citato nell’avviso di accertamento non corrisponde alla disposizione normativa , infatti l’art. 13 del DLgs 471/97 (avente ad oggetto i “ritardati ed omessi versamenti diretti”) al comma 2 dispone che “Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.”. Pertanto essendo la TARSU un tributo iscritto a ruolo (e quindi non un tributo versato in maniera diretta) non è possibile “legittimamente” applicare la sanzione per omesso versamento.

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 12 del Dlgs. 472 del 1997 e della L. 241/90 con riferimento all’applicaizone della sanzione per infedele dichiarazione

Eccesso di potere nell’applicazione della sanzione, in quanto non si evince l’atto amministrativo generale che gradua le sanzioni cosi’ come indicate nell’avviso di accertamento

 

CTP Avellino sentenza 634/2015

 

Centralizzazione degli acquisti
Obblighi in relazione ai servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali