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OMESSA DENUNCIA ICI. La sanzione si applica per tutte le annualità d'imposta (Cass.sez. trib. n. 14 aprile 2010 n. 8849) Qualora la dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità  successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità  considerata .

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo, posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al 1^ gennaio 1993 con la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992) ma permane finche la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs, art. 14, comma 1. È infatti errato ritenere che la violazione dell'obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa. Per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata. Ne consegue che in assenza dichiarazione ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione di cui all'art. 14 cit., comma 1.

Pertanto, per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Conforme Cass. 932/09