AUTOTUTELA: IL MANCATO ESERCIZIO E' FONTE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2043 c.c. (Cass. sez. III 19 gennaio 2010, n. 698)
La responsabilità della P.A. permane ed è innegabile qualora il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile.
L’omesso esercizio del potere di autotutela, così come la mancata conciliazione di una controversia, potrebbe configurare una responsabilità amministrativo-contabile. Infatti, la pubblica amministrazione deve esercitare la propria attività entro i limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere /Cass. SS.UU. 29 aprile 1999 n. 722), e pertanto alla stessa è applicabile l'art. 2043 c.c.. Per la sussistenza della responsabilità, è necessario provare: il danno subito; l’elemento soggettivo consistente nel comportamento doloso o colposo del funzionario; il nesso di causalità tra la condotta del danneggiato ed il danno. Il giudice può valutare la corretta applicazione dei principi della correttezza, della imparzialità e buona amministrazione in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa (Cass. SS.UU. 26 marzo 1999 n. 500). In altri termini, operando una netta inversione rispetto ai passati orientamenti, la risarcibilità è stata estesa anche agli interessi legittimi.
nota sentenza Dr. Forgione Gianluca