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I principi dello Statuto dei diritti del contribuente e la loro applicazione agli Enti locali.

4. Principi che per esplicare la propria efficacia nei confronti dell’Ente locale vanno recepiti in atti regolamentari

Rientrano nella terza, ed ultima categoria i seguenti principi che ai fini dell’applicazione agli Enti locali necessitano di un recepimento ed adattamento da parte degli stessi con propria attività regolamentare:

-       diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art.12). Tale disposizione è rivolta al personale del Ministero delle Finanze  e della Guardia di Finanza in occasione dell’attività di verifica. Le verifiche esterne devono essere svolte "sulla base di esigenze effettive", in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, e non devono durare, di regola, più di 30 giorni, eventualmente prorogabili per altri 30 in casi di particolare complessità. Con riferimento ai tributi locali, infatti, le situazioni in cui si manifesta la necessità di accedere ai locali in cui sono svolte attività economiche o in quelli  costituenti domicilio per effettuare controlli sul luogo sono ben rari. Un caso è rappresentato dal disposto degli artt. 71 e 73, D.Lgs. 507/1993 relativi all’accesso per effettuare rilevazioni sulla superficie tassabile ai fini TARSU. L’art. 73 prevede a garanzia dei diritti del contribuente che coloro che procedono all’accesso devono essere muniti di autorizzazione del sindaco e devono darne comunicazioni all’interessato almeno 5 giorni prima[30]. L’Ente con atto regolamentare può estendere tale disposizione agli altri tributi nonché può riconoscere al contribuente i diritti previsti dall’art. 12 della L.212/2001, ossia il dovere da parte del soggetto incaricato dell’accesso di informare il contribuente  delle ragioni che l’hanno determinato e dei diritti e obblighi che lo  riguardano; il contribuente ha diritto di farsi assistere da un difensore abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria; l’accesso deve durare il tempo necessario per eseguire le indagini sul  luogo;

-       emanazione un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie (art. 15). A tal fine è proponibile un codice di comportamento del personale addetto agli accertamenti dei tributi locali.

[30] Cass. sez. trib. 15 giugno 2006 n. 18836 per la quale “la mancata comunicazione al contribuente della data di accesso all'immobile da parte dei funzionari comunali, per la verifica delle superfici ai fini dell'applicazione della Tarsu (art. 73 D.Lgs n. 507/1993), non inficia la validità delle misurazioni effettuate che possono essere poste a base di un avviso di accertamento, poiché l'attività di accertamento tributario non è retta dal principio del contraddittorio”. Nell’ipotesi di rifiuto all’accesso da parte della società ricorrente nei confronti dei funzionari comunali, l’Ente locale avrebbe potuto procedere a mezzo di presunzioni, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 73, a mente del quale “In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile”. In senso conforme Cass. sez. trib. 25 novembre 2005 n. 28764; Cass. sez. trib. 24 novembre 2005  n. 2948; Cass. sez. trib. 24 gennaio 2005 n. 5093; Cass. sez. trib. 8 novembre 2002 n. 6232. Contra Cass. sez. trib.  17229 del 2006 resa in materia di studi di settore che propende per un indirizzo formalistico che ha stabilito che “in tema di accertamenti tributari, gli studi di  settore,  di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993, convertito nella  L.  n.  427 del 1993, costituiscono atti amministrativi generali di organizzazione  che non sono sufficienti a realizzare l'accertamento di un  rapporto  giuridico tributario. Infatti,  perché  si  pervenga  a  tale  risultato  occorre  il completamento dell'attività istruttoria amministrativa,  nel  rispetto  del principio generale del giusto procedimento,  consentendo  al  contribuente, che voglia vincere la presunzione posta dagli studi di  settore,  ai  sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di adire il giudice tributario”.