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3.1. Autonomia impositiva delle Regioni

Le Regioni, alla luce del nuovo testo costituzionale, hanno la possibilità di istituire propri tributi, in piena autonomia definendone tutti gli elementi fondamentali (soggetti passivi, basi imponibili e aliquote) nei limiti:

-         dei principi della Costituzione;

-         del rispetto del vincolo di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in quanto oggetto di legislazione concorrente;

-         dei vincoli derivanti dall'ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali, e nel rispetto del vincolo di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in quanto oggetto di legislazione concorrente.

Pertanto, l’autonomia impositiva regionale incontra limiti nei seguenti casi:

a)      il tributo è stato istituito con legge statale ancorché il gettito venga attributo alle Regioni o la legge statale attribuisca espressamente alla Regione determinazioni in merito al tributo[7];

b)     l’istituzione del tributo regionale viola i principi costituzionali o comunitari. Un esempio è rappresentato dalla disposizione della regione Sardegna che ha istituito i seguenti tributi propri:

-    imposte regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico (art. 2 L.R. n. 4 del 11  maggio  2006, successivamente modificata dalla L.R. 29 maggio 2007,  n.2);

-    imposte regionale sulle seconde case ad uso turistico (art. 3 L.R. n. 4 del 11  maggio  2006, successivamente modificata dalla L.R. 29 maggio 2007,  n.2);

-    imposte regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto (art. 4 L.R. n. 4 del 11  maggio  2006, successivamente modificata dalla L.R. 29 maggio 2007,  n.2);

-    imposta di soggiorno (Legge regionale 29 maggio  2007,  n.  2).

A seguito del ricorso costituzionale presentato dal Consiglio dei ministri, si è espressa  la Corte  costituzionale, con sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103  del 15 aprile 2008, con le quali:

a)        ha dichiarato  l’illegittimità  costituzionale:

-       del tributo sulle seconde case adibite ad uso turistico;

-       dell’imposta sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case;

b)        ha  dichiarato  infondata  la questione relativamente:

-       all’imposta di soggiorno;

-       al tributo sullo scalo  turistico  degli aeromobili e delle unità da diporto. La pronuncia di non fondatezza  non  ha  riguardato  né  le  ipotesi  di  scalo effettuato da unità da diporto il cui esercizio è svolto a fini di lucro, né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili  che  svolgono  operazioni  di “aviazione generale di affari”, in quanto la  Consulta  -  relativamente  a tali ipotesi particolari - ha sospeso il giudizio di  costituzionalità  e  -  con apposita ordinanza (n. 103/2008) - di sua iniziativa ha sottoposto  alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, la questione  di compatibilità con l’ordinamento  comunitario,  in  particolare  rispetto  al principio di non discriminazione (art. 49 Trattato) e al divieto di aiuti di Stato (art. 47 Trattato), dei prelievi anzidetti ove gravanti sulle imprese, non residenti nella Regione, esercenti le attività sopra ricordate. L’avvocato generale della Corte di giustizia nella causa C-169/08 nelle conclusioni del 2 luglio 2009 ha evidenziato che:

1) l’art. 49 CE osta ad una legge di una Regione autonoma in forza della quale viene riscossa un’imposta dettata essenzialmente da motivi di politica ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità  da  diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori  di  tale regione,  ma  non  dalle  imprese  aventi  il  proprio   domicilio   fiscale all’interno della medesima;

2) una legge regionale come quella adottata dalla Regione autonoma della Sardegna, in  forza  della  quale  viene  riscossa  un’imposta  sullo  scalo turistico degli aeromobili e delle  unità  da  diporto  dalle  sole  imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore di imprese  che  svolgono la stessa attività e hanno il proprio domicilio  fiscale  all’interno  della medesima.

In ogni caso, la situazione risulta risolta in conseguenza dell’abrogazione di tale disposizione da parte dell’art. 2 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).


[7] Corte Cost. 4 dicembre 2006  n. 413 per la quale “la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale”. Conforme Corte Cost. 12 ottobre 2005 n. 397 per la quale “deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, modificata con successiva legge regionale promulgata il 31 agosto 2004, recante  disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla L. n. 549 del 1995, nella parte in cui prevede un aumento del tributo con decorrenza dal 1 gennaio 2005, per l'illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà legislativa consentitale in materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato (che prevede la possibilità delle regioni di fissare l'ammontare del tributo con propria legge entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e Corte Cost. 27 luglio 2005, n. 335, concernente lo stesso tributo speciale)”. Conforme in principio Corte Cost. 29 dicembre 2004 n.431 che con riferimento all’IRAP, nel richiamare le precedenti pronunce n. 311 e n. 296 del 2003, ha affermato che “l’IRAP è un tributo, istituito e disciplinato dal d.lgs. n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella competenza dello Stato. Ne deriva che si deve ritenere spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina di tale tributo”. In tal senso Corte Cost. 19 luglio 2004 n. 241 del 2004 e corte Cost. 26 settembre 2003 n 297  che con riferimento alle tasse automobilistiche, hanno precisato che la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta  oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e). Si vedano anche le sentenze Corte cost. n. 37 e n. 29 del 2004;  Corte Cost. 15 ottobre 2003 n. 311 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3, 117 c.2 e 199 Cost. – dell’art. 24 c.2 della L.R. Campania 26 luglio 2002 n. 15 che stabiliva la proroga al 31 dicembre 2003 del termine originario del 31 dicembre 2002, per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999, rientrando la disciplina delle tasse medesime nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.