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3. Modifica al titolo V della Costituzione

Con gli art. 117 e 119, vengono modificati in modo sostanziale i ruoli e i rapporti di Stato ed Enti locali rispetto alla materia tributaria[5]:

-         il c.2  dell'art. 117 definisce le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie tassativamente elencate, tra le quali "il sistema tributario e contabile dello Stato" e la “perequazione delle risorse finanziarie” (art.117, c.2 lett.e);

-         il c.3 indica le materie in cui si esercita la potestà legislativa concorrente delle Regioni, cioè, quella che trova limiti solo in principi fondamentali che devono essere determinati da leggi dello Stato, tra i quali "armonizzazione dei bilanci pubblici e il  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

-         il c.4 individua la competenza legislativa c.d. residuale spettante alle Regioni, che ha carattere primario in quanto non è condizionata dai "principi fondamentali", riguardante tutte le materie che non risultano riservate alla competenza esclusiva dello Stato e, quindi, per quanto attiene la materia tributaria, i tributi regionali e quelli locali;

-         l'art. 119 assicura, a Regioni, Province autonome ed Enti Locali l'autonomia  di entrata e di spesa (c. 1) e prevede l'applicazione di tributi ed entrate proprie secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (c. 2).

L’attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed Enti locali[6].

In base ai principi costituzionali, si hanno quindi quattro livelli di autonomia impositiva:

-         un primo livello caratterizzato dalla legislazione “esclusiva” dello Stato;

-         un secondo livello caratterizzato dalla legislazione “concorrente” tra Stato e Regione;

-         un terzo livello caratterizzato dalla legislazione “residuale esclusiva” delle Regioni, in tema di tributi regionali e locali;

-         un quarto ed ultimo livello caratterizzato dal riconoscimento a Comuni, Province, Città metropolitane di tributi propri, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e quindi nell’ambito dei principi fissati dai primi tre livelli.


[3] Introdotta con L. 24 aprile 1989, n. 144, aveva come presupposto impositivo l’esercizio di imprese e di arti e professioni secondo la normativa IVA, nonché l’esercizio di attività agricola di cui all’art.26 del DPR 917/1986 limitatamente all’attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolto al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali e attrezzate.

[4] Introdotte con D.L. 10 novembre 1978 n. 702, successivamente all’attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative di cui al DPR 616/1977. Si applicavano agli atti e ai provvedimenti emessi dai Comuni nell’esercizio delle loro funzioni (licenze per apertura punti vendita, ecc.).

[5] Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, l’art.116 Cost., così come sostituto dall’art. 2 L.Cost. n.3/2001 riconosce “forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”.

[6] Corte Cost. 26 gennaio 2004 n. 37.