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Il deposito di documenti e di memorie
1. Profili generali
Nella fase processuale intercorrente tra la data di comunicazione dell'avviso di trattazione e la data di fissazione dell'udienza pubblica o della deliberazione in camera di consiglio le parti possono esperire ulteriore attività difensiva, che può riguardare:
a) il deposito di documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, elencati in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (art.22, 24 e 32 D.Lgs.546/1992);
b) il deposito di memorie illustrative con le copie per le altre parti fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione (art.32 D.Lgs.546/1992);
c) brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio, solo nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio (art.32 D.Lgs.546/1992).
Il deposito, può essere effettuato anche a mezzo del servizio postale, in tal caso si ritiene che il momento rilevante ai fini della determinazione della tempestività della trasmissione non è quello della spedizione, ma quello del deposito delle copie destinate alle altre parti che devono avere, assieme al giudice, la garanzia di giorni liberi fissati dalla normativa.
In merito all’invio tramite fax lo stesso è ammissibile a condizione che la trasmissione venga seguita dalla presentazione della copia cartacea nei termini di legge[1].
Poiché il D.Lgs. 546/92 non prevede alcuna comunicazione dell'avvenuto deposito di documenti e memorie a cura della segreteria, la cui conoscenza rientra nel generale onere delle parti di seguire le reciproche attività processuali mediante la consultazione del fascicolo processuale, rientra nella diligenza della controparte, anche alla luce delle norme processuali che individuano i tempi e modi del deposito di documenti, prenderne visione e ritirare la copia dell’elenco dei documenti prodotti depositata in segreteria.
Infatti, una sollecita replica da parte della Amministrazione risponde alle esigenze di lealtà processuale (tanto più vincolanti per la parte pubblica), affermate dalla Corte di Cassazione con il richiamo al principio dell’"onere della contestazione", successivamente normativizzato dalla L. n. 69/2009, il cui mancato esercizio determina la acquisizione al giudizio delle asserzioni di parte. Ne consegue la irrilevanza delle contestazioni sollevate dalla Amministrazione in grado di appello[2].
L'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale (e perciò anche il processo tributario) poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore degli artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive - che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. - che deve ritenersi applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 della Costituzione[3].
2. Deposito di documenti
I documenti a supporto del ricorso possono essere presentati:
a) in allegato al ricorso oppure altro atto del giudizio, appositamente elencati;
b) con nota di deposito, da depositare presso la segreteria della Commissione. La nota di deposito va depositata presso la segreteria della Commissione tributaria in originale (in bollo da € 14,62) e tante copie quante sono le altre parti.
3. Memoria aggiuntiva o integrativa dei motivi del ricorso
Il deposito di documenti “non conosciuti” dal ricorrente ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è la condizione per integrare i motivi del ricorso ai sensi dell’art. 24 del D.L.gs. 546/1992[4]. Ne consegue l’impossibilità da parte del contribuente, al di fuori dell’eccezione prevista dal citato articolo, di integrare i motivi del ricorso[5].
L'integrazione dei motivi, debitamente sottoscritta deve essere proposta con le stesse modalità previste per il ricorso introduttivo:
a) notifica a tutte le parti in causa, nel termine di 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia del deposito dei documenti prima non conosciuti;
b) deposito nella segreteria della commissione, entro 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
Qualora nel momento in cui la parte ha avuto notizia del deposito, è già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire alla parte l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa.
Il giudice, in questa ipotesi, non ha alcun potere discrezionale in merito alla decisione di rinviare o meno la trattazione e dovrà prendere atto della dichiarazione della parte interessata, a meno che non ritenga carente il requisito della novità dei documenti.
Le controparti, a loro volta, potranno depositare memorie difensive, entro 60 giorni dalla notifica.
4. Memoria illustrativa
La memoria illustrativa, ha il fine di spiegare i contenuti delle memorie depositate per la costituzione in giudizio e deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante;
c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'Ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'oggetto del processo;
e) del numero di registro generale del ricorso (R.G.R.);
f) della data di presentazione del ricorso;
g) della data di trattazione se è già nota;
h) dell’illustrazione dei motivi indicati nel ricorso introduttivo;
i) della sottoscrizione in originale dal difensore del ricorrente o della parte.
La memoria illustrativa va depositata presso la segreteria della Commissione tributaria in originale e tante copie quante sono le altre parti, prima dell’udienza di trattazione.
5. Brevi repliche scritte
E’ possibile presentare brevi repliche scritte solo nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio.
Le brevi repliche scritte vanno depositate presso la segreteria della Commissione tributaria in originale e tante copie quante sono le altre parti.
6. Termini
I termini, per il compimento delle attività in questione sono ritenuti perentori[6], ancorché non dichiarati tale dalla legge, in quanto il fine è quello di realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, nonchè tutelare il diritto di difesa della controparte attraverso lo svolgimento orale di eventuali repliche in udienza (se questa è pubblica) oppure il deposito di memorie di replica (se l’udienza avviene in camera di consiglio), almeno 5 giorni prima[7].
Ancorché il termine in questione, per le parti è perentorio, nella vigenza dell’ormai abrogato c. 3 art. 7 D.Lgs. 546/1992 si riteneva che lo stesso non interferiva sul potere delle Commissioni tributarie, esercitabile, in carenza di delimitazioni temporali, fino all'udienza di discussione di ordinare all'ufficio il deposito dei documenti che sono indispensabili per valutare l’ammissibilità del ricorso[8]. Resta ferma l'opportunità del differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 546 del 1992.
Sebbene l’art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso debba senz’altro escludersi la perentorietà del termine perché nulla vieta … di indagare se a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato[9].
Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo[10]. La possibilità di sanatoria, come previsto dall'art. 153 c.p.c., a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori[11].
Si ritiene in proposito che il legislatore, con le espressioni "memorie illustrative" (da depositarsi fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione) e "brevi repliche" (consentite fino a 5 giorni prima), abbia inteso evidenziare come questa sia una fase di precisazioni in cui le parti possono sviluppare motivi già dedotti ma non proporre motivi aggiunti (salvo, per il ricorrente, la possibilità di intergare i motivi del ricorso previsto dall'art. 24, c. 2, con le modalità previste dall’art. 24 c. 4).
Pertanto, la natura degli scritti difensivi in argomento, sembra essere più affine alle "memorie conclusionali" (che l'art. 190 c.p.c., nel testo ancora vigente, prevede nel giudizio civile ordinario) che non, per quanto riguarda l'ufficio, alla memoria di costituzione per resistere al ricorso da depositarsi, ex art. 23 c. 1 e 2, entro 60 giorni dalla notifica o ricezione dello stesso.
Poiché la norma in commento non prevede alcuna comunicazione alla parte interessata, a cura della segreteria, della avvenuta presentazione di documenti e di memorie illustrative, l’Ente impositore dovrà tenere un comportamento processualmente attivo e diligente, seguendo l'attività della controparte attraverso la consultazione del fascicolo processuale.
7. Presentazione nel giudizio di appello di documenti, memorie e repliche
Tale disposizione è applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 61 del D.Lgs. 546/1992 in base al quale nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, purchè non siano incompatibili con le disposizioni dettate per il secondo grado.
[1] Cass. sez. trib. 4 ottobre 2000 n. 13172.
[2] Cass. sez. trib. 22 febbraio 2008 n. 4605.
[3] Cass. sez. trib . 24 gennaio 2007 n. 1540, per la quale “l'applicazione del suddetto principio non incontra ostacoli nelle peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e la ritenuta non applicabilità in materia della disciplina di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo”.
[4] Cass. sez. trib. n. 24970 del 25 novembre 2005 in base alla quale “la presentazione da parte del contribuente di "motivi aggiunti" (contenenti l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, eccezione non rilevabile d'ufficio, ricadendo nella disponibilità della parte: Cass. n. 404/1999) appare tardiva (Cass. n. 9754/2003), rispetto al dettato di cui all'art. 24 c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che ammette l'integrazione dei motivi di ricorso, ma soltanto in relazione alla contestazione di documenti di controparte fino ad allora non conosciuti(circostanza nella specie insussistente, trattandosi di eccezione riferita alla data di notifica dell'accertamento impugnato), e comunque entro il termine definito perentorio di sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti, termine nella specie palesemente non rispettato”. Conforme Cass. sez. trib. 10 settembre 2007 n. 19000.
[5] Cass. sez. trib. 22 aprile 2003 n. 6416.
[6] Cass. sez. trib. 6 gennaio 2004 n. 138 per “la quale il termine di 20 giorni per le produzioni documentali, in quanto configura il momento oltre il quale le parti perdono il diritto di effettuare tali produzioni difensive caratteristica, (come si è già rilevato, implicante di per se stessa la previsione di decadenza ex art. 152, c. 2, c.p.c.) risulta essere di natura perentoria, e quindi da osservare a pena di decadenza”. Conforme Cass. sez. trib. 4 ottobre 2000 n. 13172.
[7] Cass. sez. trib. 30 gennaio 2004 n. 771 per la quale “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/1992, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58 c. 2 D.Lgs. 546/1992) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine comporta la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma rilievo in contrario la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, infatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, come previsto dall'art. 153 del codice di rito”; Cass. sez. trib. 8 febbraio 2006 n. 2787 per la quale “l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 fa salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti in appello che secondo l'art. 32, c. 1 (richiamato dall'art. 61 con riguardo alle norme relative al giudizio di I grado) deve rispettare il termine perentorio (per il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) del deposito fino a 20 giorni liberi prima della data di udienza”.
[8] Cass. sez. trib. 21 novembre 2000 n. 14624.
[9] Cass. sez. trib. 6 giugno 1997 n. 5047. Corte Cost. ord. 1 aprile 2003 n. 107 in base alla quale “il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi desumere dalla funzione, ricavabile dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere”. Cass. sez. trib. 11 marzo 2004 n. 19865 (Contra Cass. sez. trib. 10 novembre 2000 n. 3413) ; Cass. sez. trib. 22 luglio 1980 n. 4787; Cass. SS.UU. 3 febbraio 1994 n. 1111.
[10] Cass. sez. trib. 30 gennaio 2004 n. 1771. Cass. sez. trib. 9 gennaio 2004 n. 138.
[11] Cass. sez. trib. 14 giugno 2001 n. 8022.
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