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Problemi e casi pratici

8. Comunicazioni e notificazioni

8.1 D. Qual è la procedura per la notificazione di un atto impositivo in caso di irreperibilità o rifiuto?

R. La notificazione dell’avviso di  accertamento  tributario  deve essere effettuata:

a)      secondo il rito previsto dal D.P.R.  n.  600  del  1973,  art.  60,  lett.  e),  - sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c.-, quando si realizza una ipotesi di irreperibilità assoluta, in quanto il contribuente risulta  trasferito  in  luogo sconosciuto. In base a tale disposizione se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è un procuratore incaricato, il messo notificatore  esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario;

b)      secondo il rito previsto dall’art.  140  c.p.c., quando il destinatario è solo momentaneamente assente dal luogo in cui lo stesso risiede.  In base a tale disposizione il messo notificatore esegue la notificazione mediante affissione dell’avviso alla porta della azienda e successiva comunicazione con  raccomandata (Cass. sez. trib. 14 ottobre 2009 n. 21760).

8.2 D. Qual è la conseguenza della notifica di una cartella di pagamento notificata, mediante invio di raccomandata  con avviso di ricevimento, in busta aperta anziché in busta chiusa?

R. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26  nella riformulazione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 dove è  prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in "plico chiuso" non commina  sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità. Pertanto,  trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto, potrà essere semmai  fonte  di danni da reclamarsi avanti al  giudice  ordinario  e non certo nel contenzioso tributario che  non  ammette  azioni  di  condanna risarcitoria (Cass. sez. trib. 23 luglio 2009 n. 17194).

8.3 D. Qualora manchi o sussista un'assoluta incertezza in ordine all'elezione del domicilio o alla dichiarazione di residenza o alla sede nel territorio dello Stato come si esegue la notificazione degli atti?

R. Qualora la notificazione degli atti non è possibile, questi devono essere notificati presso la segreteria della Commissione.

8.4 D. La notifica dell’atto di appello può avvenire a mani proprie del contribuente, anzichè al procuratore domiciliatario?

R. L'art. 49  dello  stesso  D.Lgs. (norma sulle impugnazioni in generale), nel richiamare  alcune  norme del codice  di  procedura  civile  e  nell'escludere  altre  esplicitamente dispone che è "fatto salvo quanto disposto dal presente decreto". Si rendono, quindi, operanti le disposizioni degli artt. 16 e  17  del D.Lgs. n. 546/1992. L'art. 16, c. 2, - che, specificamente regolando le "comunicazioni e notificazioni", detta una disciplina speciale sia per il  contribuente  sia per gli organi  dell'Amministrazione  finanziaria  (Cass. sez. trib. 12 novembre 2001 n. 13969) -  richiama  le  norme  del  codice  di  procedura civile, ma fa "salvo quanto disposto dall'art. 17".

Quest'ultima disposizione - in tema di  luoghi  delle  notificazioni  e comunicazioni ("Luogo delle comunicazioni e notificazioni") -  innanzitutto fa "salva la consegna a mani proprie".     Risulta, infatti, testualmente previsto, al comma 1, prima parte,  che: "Le comunicazioni e notificazioni sono fatte, salva  la  consegna  in  mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella  sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.".     Per la corretta esegesi di questa disciplina, attesa la sua  natura  di norma  processuale  e,  per  di  più,  speciale,  si  impone  una   stretta interpretazione letterale.     Orbene,  l'espressione   "mani   proprie"   non   può   non   riferirsi esclusivamente alla parte. E, comunque, dal complessivo contesto  normativo è dato evincere concludentemente che la salvezza  della  consegna  in  mani proprie  della  parte  rappresenta   la   modalità   di   comunicazione   e notificazione di atti e provvedimenti, alla quale si può sempre ricorrere (Cass. sez. trib. 8 novembre 2002 n. 15687).

8.5 D. La notificazione dell'istanza di discussione della causa in pubblica udienza, può essere effettuata direttamente al contribuente presso la sua residenza, anziché al procuratore costituito e nel domicilio eletto presso il suo studio?

R. Nel contenzioso tributario, le notificazioni eseguite nel domicilio della parte in luogo di quello eletto ai fini del giudizio (nella specie, comunicazione della fissazione della pubblica udienza di discussione) spiegano comunque piena efficacia, giusta il rapporto di specialità intercorrente fra l'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 170 c.p.c. - invocabile in virtù del generale richiamo contenuto nell'art. 1, c. 2 della disciplina processuale tributaria (Cass. sez. trib. 11 gennaio 2008 n. 457).

8.6 D. La mancanza di sottoscrizione, da parte del messo notificatore della relata di notificazione dell’atto impositivo  è causa di nullità oppure di inesistenza della notificazione ?

R. La relata di notificazione dell’atto  impositivo  priva  della sottoscrizione del soggetto incaricato  (messo  notificatore) determina la  giuridica  inesistenza  della  notificazione  attesa l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo. Questa  situazione  è  del  tutto   insuscettibile   di   sanatoria   in applicazione del principio  del  raggiungimento  dello  scopo,  la  quale  è prevista solo per la sanatoria della nullità (Cass. sez. trib. 2 ottobre 2008 n. 24442).

8.7 D. Qualora la notifica di un atto non vada a buon fine per cause non imputabili al notificante, bensì all’Ufficiale giudiziario, quali sono le conseguenze?

R. Ove un atto venga tempestivamente consegnato per  la  notifica all’ufficiale giudiziario ma la notifica non vada a buon fine per un  errore dell’ufficiale giudiziario  il giudice deve rimettere in termini il notificante (Cass. SS.UU. ord. 4 aprile 2008 n. 8735).

9. Termini processuali

9.1 D. Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.1 c.p.c., per i giudizi instaurati prima della Riforma attuata dalla L. 69/09 come va calcolato?

R. Il calcolo va effettuato considerando la data del calendario e prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni anno ed aggiungendo i 46 giorni di sospensione dei termini (Cass. sez. trib.  3 giugno 2003 n. 8850).

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