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Problemi e casi pratici

1. Giudizio di appello

1.1. D. Si può ritenere assolto l’onere della specifica indicazione dei motivi in appello qualora nell’atto di impugnazione risultano chiaramente identificabili le ragioni di critica alla decisione gravata?

R. No. L’indicazione di specifici motivi d’impugnazione costituisce un requisito essenziale dell’atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, e che, a tal fine, l’atto deve essere formulato con un grado di specificità tale da consentire sia l’individuazione dei capi del provvedimento contestato in discussione, sia le ragioni, di fatto e di diritto, addotte per chiedere la loro eliminazione, senza che possa bastare, a tal line, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio (Cass. sez. trib. 9 aprile 2009 n. 8640).

1.2 D. Le parti del processo tributario possono produrre nuovi documenti in appello?

R. A differenza di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., l’art. 58, c. 2, del D.Lgs. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in sede di secondo grado. Tale norma, consente al contribuente, che sia entrato in possesso successivamente alla fase di primo grado di nuovi documenti rilevanti, di poterli esibire in secondo grado, ma il loro deposito deve comunque avvenire non oltre 20 giorni prima la data fissata per l'udienza.

1.3 D. In quali casi il giudice di appello può decidere con una sentenza meramente rescissoria?

R. I giudici della Commissione tributaria regionale possono decidere con una sentenza meramente rescissoria nelle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Al di fuori di tali ipotesi il giudizio dinanzi alle Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, perciò la sentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, della sentenza di primo grado e pertanto i giudici della Commissione tributaria regionale devono decidere nel merito le questioni loro sottoposte (Cass. sez. trib. 3 agosto 2007 n. 17121).

1.4 D. Quali sono le conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti?

R. La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poichè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell'altro appello, tempestivamente notificato (Cass. civ. Sez. III 31gennaio 2006 n. 2133).

1.5 D. Quali sono le conseguenze della comunicazione dell'avviso di trattazione direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito?

R. La notificazione dell'appello personalmente all'appellato anziché presso il procuratore costituito, non produce l’inesistenza della notifica (Cass. SS.UU. 21 maggio 2008 n. 1156), ma integrando una causa si nullità relativa, è sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione dell'appellato in giudizio, pertanto non dà luogo alla nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi - non versandosi nell'ipotesi di "omessa" comunicazione dell'avviso -, come, del resto, nel rito ordinario. Ne consegue che, in ordine ad un siffatto vizio, analoga efficacia sanante riveste la presenza, all'udienza di trattazione, del difensore dell'appellato, ancorché meramente strumentale alla formulazione dell'eccezione di nullità, essendo applicabile in tale ipotesi la stessa norma dell'art. 156, c.3 c.p.c. - sanatoria dell'atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo -, ritenuta operante in caso di notifica alla parte personalmente, anziché al difensore, dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. sez. trib. 18 dicembre 2006 n. 27094).

1.6 D. E’ ammissibile l’eccezione di decadenza del contribuente da una domanda di rimborso proposta dall’Agenzia, per la prima volta in appello?

R. La decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è rilevabile anche d’ufficio, per la prima volta in appello, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - poiché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti - (Cass. sez. trib. 10 luglio 2009 n. 16232).

2. Ricorso per Cassazione

2.1 D. E’ ammissibile in Cassazione la riunione di procedimenti relativi a sentenze diverse pronunciaste nella stessa causa e legate da rapporto di pregiudizialità?

R. L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c. in quanto volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi e sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. sez. lav. 5 aprile 2006 n. 7966).

2.2 D. Può riconoscersi effetto interruttivo al fallimento sopravvenuto all’introduzione del ricorso per cassazione?

R. No, perchè il giudizio per cassazione è dominato dall’impulso di ufficio. Pertanto anche dopo la modifica dell’art. 43, della L. Fall con l’aggiunta del comma 3 per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, con decorrenza dal 16/7/2006 ("L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo") la innovazione normativa deve considerarsi efficace solo per le fasi di merito (Cass. sez. trib. 6 agosto 2008 n. 21188).

3. Ricorso per revocazione

3.1 D. L’istanza revocatoria avverso una sentenza del giudice tributario involgente accertamenti di fatto, è ammissibile qualora la sentenza sia impugnabile o ritualmente impugnata?

R. Nel contenzioso tributario, in forza della specifica disciplina contenuta nell’art. 64 D.Lgs. n. 546/1992, l’istanza di revocazione per errore di fatto è ammessa soltanto nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso e che non siano state impugnate nei termini, anche con ricorso per cassazione (Cass. sez. trib. 21 aprile 2008 n. 10274).

3.2 D. L’impugnazione per revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione è esperibile nell’ipotesi in cui si assuma il contrasto della sentenza stessa con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata?

R. No, l’impugnazione per revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione è limitata al caso di errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. Peraltro, l’ipotesi di revocazione delle sentenze di legittimità per contrasto con precedente giudicato tra le stesse parti, non è espressamente contemplata. E ciò è conseguenza di una scelta discrezionale del legislatore che non appare in contrasto, per le ragioni già indicate, con principi o norme costituzionali. Peraltro, deve ritenersi che l’impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 contro le sentenze di mera legittimità (che cioè non contengano anche decisione di merito) è "logicamente e giuridicamente incompatibile" con la loro natura. Infatti, sulle sentenze della Corte di cassazione di mera legittimità, al momento del deposito, si forma solo il giudicato in senso formale, ma non anche quello sostanziale, ex art. 2909 c.c. essendo estraneo all’oggetto di tali sentenze l’accertamento della situazione giuridica sostanziale, che invece è contenuto nelle pronunce di merito (Cass. SS.UU. 30 aprile 2008 n. 10867).

3.3 D. La parte che sostenga di aver prodotto in causa un documento, che invece il giudice di merito affermi non prodotto, deve impugnare la sentenza con istanza di revocazione oppure con ricorso per cassazione?

R. Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non e stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. sez. trib. 1 giugno 2007 n. 12904).

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