Cass. sentenza numero 3783/2016, depositata il 26 febbraio.
Se Equitalia non invia la raccomandata a/r con il preavviso di ipoteca, l'iscrizione ipotecaria non è valida e deve essere annullata dal giudice.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dinanzi ad essa presentato da Equitalia con l'intento di far dichiarare che il provvedimento di iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a notificazione dell'intimazione ad adempiere, trattandosi di un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, mutando, quindi, un precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n 24823 del 9 dicembre, secondo la quale "non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia previsto per legge".

 

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3783 Anno 2016 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CIGNA MARIO - Data pubblicazione: 26/02/2016

ORDINANZA  - sul ricorso 28592-2014 proposto da:
EQU1TALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FELLE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato TONIA GIGANTE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 851/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 03/02/2014, depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

In fatto
Equitalia Sud SpA ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l'appello principale di Equitalia e quello incidentale del contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto a tutti i crediti di natura non tributaria e, relativamente all'importo di  propria competenza, aveva ordinato la cancellazione parziale dell'impugnata iscrizione ipotecaria; la CTR, in particolare, precisato che l'iscrizione ipotecaria non rientra nell'ambito dell'esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 60271973..

Il contribuente ha resistito con controricorso In diritto

Con l'unico motivo Equitalia SUD, denunziando --ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, dpr 602/73, rileva che, come desumibile dalla stessa lettera degli artt. 77 e 50 dpr 602/73, il provvedimento di iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a notificazione dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, cit. dpr, in quanto l'iscrizione ipotecaria non può essere considerato un atto dell'espropriazione forzata bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

 

Il motivo è infondato.
E' vero, infatti che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R n. 602 cit.,
la quale è prescritta per l'ipotesi  in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento" (Cass. sez. unite 19667/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis", e quindi anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis dpr 602/73, introdotto con d.l. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell' iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità"; come è statco poi precisato da questa Corté poi, là citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell'iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf. Cass. 4917/2015, secondo cui "la generale rilevanza del contradditorio procedimentale ... non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione del dpr 602/73, art. 50").

Nel caso di specie è pacifica l'assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa), sicchè, in applicazione dei su esposti principi, attesa l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 13- -4116

 

 

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conforme

Cass SSUU 19667/2014 (depositata il 18.09.2014).

Equitalia, prima di poter iscrivere l'ipoteca sui beni immobili del contribuente, deve dargliene comunicazione, concedendogli un termine minimo di trenta giorni, affinché possa essere legittimamente esercitato il diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca, in difetto di tale comunicazione è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, prima dell'adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinando una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.